Ferie non godute ai docenti precari, il Tribunale di Foggia condanna il Ministero: riconosciuti 2.553,50 euro lordi oltre interessi

Ferie non godute ai docenti precari, il Tribunale di Foggia condanna il Ministero: riconosciuti 2.553,50 euro lordi oltre interessi
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 2360/2026 pubblicata il 1° ottobre 2026, ha accolto il ricorso patrocinato dall’Ufficio Legale della UIL SCUOLA PUGLIAdiretto dall’Avv. Marco Dibitonto di un docente precario e ha riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di euro 2.553,50 lordi, oltre interessi.
Il ricorso riguardava supplenze svolte negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022.
Nel dettaglio, l’importo liquidato è composto da:
euro 1.730,51 lordi per 27,15 giorni di ferie maturate e non godute;
euro 822,99 lordi per 13 giorni di riposo per festività soppresse.
I principi affermati dal Tribunale
La sentenza ribadisce un principio centrale per la tutela del personale scolastico a tempo determinato: il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute non può essere escluso automaticamente. Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la perdita del diritto può avvenire solo se l’amministrazione dimostra di avere effettivamente posto il docente nella condizione di fruire delle ferie, con un’informazione chiara e tempestiva sulle conseguenze della mancata fruizione.
Il giudice distingue inoltre tra:
i periodi di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale, nei quali il docente può programmare la fruizione delle ferie;
il periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, durante il quale il personale docente resta normalmente coinvolto in scrutini, esami, attività valutative e altri obblighi funzionali all’insegnamento.
Proprio per questo secondo arco temporale, il Tribunale afferma che il docente non può essere considerato automaticamente in ferie. In mancanza della prova di uno specifico avviso datoriale, l’omesso godimento delle ferie non può essere imputato a una scelta libera e consapevole del lavoratore, con conseguente diritto all’indennità sostitutiva.
Respinta anche l’eccezione di prescrizione quinquennale
La sentenza respinge l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall’Amministrazione e conferma che l’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi non goduti ha natura risarcitoria, con applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale.
Dichiarazione di Nicola Rega Segretario Generale UIL Scuola Foggia
«Questa sentenza del Tribunale di Foggia conferma un principio fondamentale: i diritti dei docenti precari non possono essere sacrificati da automatismi amministrativi. L’amministrazione ha l’obbligo di informare concretamente il personale sulla possibilità di fruire delle ferie e sulle conseguenze della mancata fruizione. Quando ciò non avviene, e il mancato godimento non dipende da una scelta libera e consapevole del docente, la monetizzazione resta dovuta.
È particolarmente importante che il Tribunale abbia ribadito la distinzione tra i periodi di sospensione delle lezioni e il periodo che va dal termine delle lezioni al 30 giugno, nel quale il docente resta spesso impegnato in attività funzionali all’insegnamento. In assenza di una comunicazione chiara, tempestiva e specifica, non può essere il lavoratore a sopportarne le conseguenze.
Questa decisione rappresenta un risultato significativo per la tutela del personale precario della scuola e rafforza un orientamento che riconosce diritti effettivi, non soltanto teorici».


