Attualità Capitanata

Il Porto di Rodi Garganico è insabbiato

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Vieste:

VISTE: le proprie Ordinanze n. 06/2015 e n. 35/2015 rispettivamente del 23/03/2015 e del 20/07/2015 inerenti l’utilizzo del pontile bilaterale del porto di Rodi Garganico;

RILEVATO: che un costante fenomeno di insabbiamento dei fondali presenti all’imboccatura del porto di Rodi Garganico ha determinato una progressiva riduzione della relativa quota batimetrica;

VISTO: il foglio prot. 16405 del 17/10/2015 di quest’Ufficio, con il quale è stato richiesto all’Ufficio Locale Marittimo di Rodi Garganico di condurre un’indagine sullo stato dei fondali in questione;

VISTI: i fogli prot. 17491 del 07/11/2015, prot. 170 del 05/01/2016 e prot. 1754 del 05/02/2016 dell’Ufficio Locale Marittimo di Rodi Garganico;

VISTO: il Portolano P7 – “Da Capo Santa Maria di Leuca a Senigallia” – dell’Istituto Idrografico della Marina;

RITENUTO NECESSARIO: emettere apposita ordinanza che renda noto lo stato dei fondali presenti all’imboccatura del porto di Rodi Garganico, al fine di assicurare alle unità in ingresso/uscita dall’approdo la navigazione in piena sicurezza;

VISTI: gli artt. 17, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione.

RENDE NOTO

L’attuale situazione dei fondali presenti all’imboccatura del porto di Rodi Garganico risulta essere

quella meglio rappresentata nei sottonotati allegati:

  • –  allegato “A”: canale di ingresso di sicurezza.
  • –  allegato “B”: quota fondali pontile bilaterale.ORDINAArt. 1
    (Navigazione in ingresso/uscita dal porto)
    1) La navigazione in ingresso/uscita dal porto di Rodi Garganico è consentita a tutte le unità conpescaggio massimo di 1,70 metri.
    2)La manovra di ingresso/uscita dal porto dovrà essere effettuata tenendo in debita

    considerazione le quote batimetriche indicate in Allegato A, mantenendosi nel canale di sicurezza individuato a ridosso del molo di sopraflutto.

  1. 3)  In tutti i casi i Comandanti delle unità in transito dovranno adottare ogni accorgimento teso a verificare la presenza di un battente d’acqua sufficiente a consentire il relativo attraversamento in sicurezza – soprattutto in situazione di rotte controbordo – procedendo con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle proprie caratteristiche evolutive, tenuto anche conto delle condizioni meteo marine presenti in zona.
  2. 4)  Qualora le dimensioni delle navi o le condizioni meteo-marine siano tali da non garantire il contemporaneo transito lungo il canale di sicurezza di cui all’articolo 1, le unità in entrata devono lasciare libero il transito a quelle in uscita.
  3. 5)  E’ fatto divieto a qualsiasi unità di effettuare sorpassi durante la navigazione nel canale di sicurezza.Art. 2
    (Utilizzo del pontile bilaterale)
  1. 1)  La predisposizione di un punto di imbarco passeggeri presso il pontile bilaterale del porto diRodi Garganico dovrà essere preceduta da apposita richiesta d’accosto da presentarsi all’Autorità Marittima locale, almeno 20 giorni prima della data di attivazione della linea, completa delle caratteristiche della nave utilizzata.
  2. 2)  Considerata l’impossibilità materiale di avere una situazione aggiornata dei fondali presenti nello specchio acqueo circostante suddetta banchina, l’eventuale autorizzazione all’ormeggio sarà rilasciata solo a seguito di specifica rilevazione dei fondali con scandaglio a mano, seguita, se del caso, da prova pratica di approccio in banchina con la nave di cui al comma 1).
  3. 3)  L’ormeggio al pontile bilaterale è da intendersi in ogni caso vietato alle unità da diporto.Art. 3 (Disposizioni finali)
  1. 1)  Le ordinanze n. 06/2015 del 23 marzo 2015 e n. 35/2015 del 20 luglio 2015 citate in premessasono da intendersi abrogate dal presente provvedimento.
  2. 2)  I contravventori alla presente ordinanza:a) se alla condotta di un’unità da diporto, saranno sanzionati ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005;b) negli altri casi, ed in relazione all’effettiva violazione commessa, saranno sanzionati ai sensi dell’art. 1174 Cod. Nav., ovvero art. 1231 Cod. Nav.
  3. 3)  E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’inclusione nella pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vieste.
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Redazione

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