Attualità Capitanata

Manfredonia, resta chiuso il Cimitero Comunale

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL SINDACO

Premesso che, l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID -19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Considerato che il Consiglio dei Ministri con Delibera del 31.01.2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01/03/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08/03/2020;

Vista l’Ordinanza n° 175 del 08 marzo 2020 del Presidente della Giunta della Regione Puglia recante “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale ” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11/03/2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Vista la disposizione della ASL FG, protocollo 26303 del 10-3-2020, ad oggetto: “Emergenza coronavirus: disposizioni igienico-sanitarie per la gestione dei decessi avvenuti in abitazione per morte naturale”;

Vista e richiamata la nota protocollo comunale n. 10924 del 13-3-2020 con la quale il Dirigente del Settore Lavori Pubblici attesta che presso il Cimitero comunale non possono essere assicurate le misure previste dalle disposizioni innanzi richiamate;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, si ravvisa l’esigenza nonché l’urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica in coerenza con le diposizioni sopra citate;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 recante le misure urgenti per il contenimento del contagio, pubblicato nelle Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

Ritenuto di dover disporre, fino a nuova disposizione, la chiusura al pubblico del Cimitero comunale consentendo le sole attività di tumulazione/inumazione delle salme alla presenza dei prossimi congiunti nel rispetto delle norme di comportamento stabilite dai sopra richiamati decreti;

Visto l’art. 50, co. 5 e 6 , del Dlgs 267/2000;

ORDINA

– la chiusura al pubblico del cimitero comunale fino a nuova disposizione, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione e ammettendo la presenza per l’estremo saluto dei parenti prossimi nel rispetto delle norme di comportamento stabilite dalle richiamate disposizioni;

– di garantire la disponibilità della camera mortuaria del cimitero per il ricevimento e la custodia temporanea di feretri.

DISPONE

– la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Manfredonia;

– che la presente ordinanza sia comunicata al Comando della Polizia Locale, affinché provveda a garantirne il pieno rispetto.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva dalla data di pubblicazione all’albo pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro i termini previsti dal D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n.1199 del 24 Novembre 1971.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, 3 aprile 2020

IL DIRIGENTE
ing. Giuseppe Di Tullo

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Piscitelli – Crea – Soloperto

Allegati

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