Scuola

Il dirigente scolastico è il datore di lavoro dei docenti?

Il dirigente scolastico è il datore di lavoro degli insegnanti? Cosa dice la normativa riguardo ai poteri del preside sul personale.

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Quando si parla dei rapporti tra dirigente scolastico e insegnanti, una delle domande che ricorre più spesso è se il preside possa essere considerato a tutti gli effetti il datore di lavoro dei docenti. La questione non è soltanto terminologica, perché dalla risposta dipende anche la corretta individuazione dei poteri che il dirigente può esercitare sul personale della scuola. Un docente statale è infatti un dipendente pubblico e non viene assunto personalmente dal dirigente dell’istituto nel quale presta servizio. Nello stesso tempo, però, il DS dispone di poteri molto concreti di direzione, organizzazione e gestione del personale e può adottare provvedimenti che incidono sul rapporto di lavoro. La normativa sul pubblico impiego gli riconosce quindi una posizione che presenta numerosi elementi tipici del datore di lavoro, ma con limiti ben precisi. Nella scuola occorre infatti fare i conti con il CCNL, con le competenze degli organi collegiali e con l’autonomia professionale dei docenti. C’è poi il capitolo della sicurezza sul lavoro, nel quale la qualifica di datore di lavoro del dirigente assume un significato ancora più specifico. Vediamo allora cosa prevede la normativa e fino a dove possono arrivare i poteri del dirigente nei confronti degli insegnanti.

Il dirigente scolastico è il datore di lavoro dei docenti? Cosa dice la legge

Per rispondere correttamente bisogna partire dal D.Lgs. 165/2001, il testo fondamentale che disciplina il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

La prima disposizione da considerare è l’articolo 5. La norma stabilisce che le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici e le misure riguardanti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione “con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”.

È un passaggio fondamentale. Il legislatore non trasforma naturalmente la scuola pubblica in un’impresa privata, ma attribuisce a chi esercita le funzioni dirigenziali veri e propri poteri di gestione del rapporto di lavoro.

Per capire come questo principio si traduca concretamente nella scuola bisogna poi passare all’articolo 25 del D.Lgs. 165/2001, dedicato specificamente ai dirigenti delle istituzioni scolastiche.

La norma affida al dirigente la gestione unitaria dell’istituzione scolastica e la sua rappresentanza legale e lo rende responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.

Ma soprattutto gli attribuisce autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane.

Il comma 4 aggiunge un altro elemento decisivo: nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

Il quadro normativo permette quindi di dare una prima risposta: il dirigente scolastico esercita nei confronti dei docenti poteri di natura datoriale.

Questo, però, non significa che il docente sia un dipendente personale del preside.

Il docente è dipendente del dirigente scolastico?

No, almeno non nel significato che normalmente attribuiamo a questa espressione nel settore privato.

Il docente di una scuola statale è un dipendente della pubblica amministrazione. Il suo rapporto di lavoro non viene costituito personalmente dal dirigente scolastico e non cessa, ad esempio, semplicemente perché l’insegnante viene trasferito da una scuola a un’altra.

Il dirigente scolastico è invece il soggetto al quale l’ordinamento attribuisce, all’interno della singola istituzione scolastica, una parte fondamentale dei poteri di gestione del personale.

La distinzione può sembrare teorica, ma nella pratica è molto importante.

Una cosa è individuare l’amministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro; un’altra è stabilire chi esercita concretamente i poteri datoriali nella sede in cui il docente presta servizio.

Sotto questo secondo profilo il ruolo del dirigente scolastico è evidente.

Lo stesso Ministero, peraltro, utilizza in determinati atti l’espressione in maniera esplicita. In una convenzione istituzionale relativa alla Scuola in ospedale, ad esempio, viene richiamato il dirigente scolastico in qualità di “datore di lavoro dei docenti” impegnati nelle sezioni ospedaliere.

Non significa che quella singola formulazione risolva l’intera questione giuridica, ma conferma come la nozione datoriale venga concretamente utilizzata anche nell’amministrazione scolastica.

Quali poteri ha il dirigente nei confronti dei docenti?

La questione diventa più interessante quando si passa dalla teoria alla vita quotidiana della scuola.

Il dirigente può organizzare il servizio, impartire disposizioni rientranti nelle proprie competenze, adottare gli atti di gestione del personale e verificare il rispetto degli obblighi lavorativi.

Non è quindi corretto descrivere il DS come una figura che si limita a coordinare l’attività dei docenti senza avere alcun potere sul loro rapporto di lavoro.

La dirigenza scolastica è una vera funzione dirigenziale e comporta responsabilità precise nella gestione delle risorse umane.

Questo non vuol dire, però, che ogni decisione riguardante un docente appartenga automaticamente al dirigente.

Ed è qui che nasce buona parte dei conflitti nelle scuole.

I poteri del dirigente hanno dei limiti

Dire che il dirigente esercita i poteri del datore di lavoro non significa attribuirgli un potere assoluto sui docenti.

Lo stesso articolo 25 del D.Lgs. 165/2001 contiene una precisazione fondamentale: i poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane vengono esercitati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici.

A questo limite se ne aggiungono altri.

Il dirigente deve rispettare la legge, il contratto collettivo nazionale e la disciplina specifica del rapporto di lavoro del personale scolastico. Deve inoltre tenere conto delle materie che l’ordinamento attribuisce al Collegio dei docenti, al Consiglio d’istituto o ad altri organi.

Non basta quindi affermare che “il dirigente è il datore di lavoro” per concludere che una sua disposizione sia automaticamente legittima.

Bisogna sempre chiedersi se quella determinata decisione rientri effettivamente nelle competenze dirigenziali.

E la libertà di insegnamento?

Nel caso dei docenti entra in gioco un’altra peculiarità che distingue profondamente la scuola da una normale organizzazione aziendale: la libertà di insegnamento, tutelata dall’articolo 33 della Costituzione.

Il dirigente può esercitare i propri poteri organizzativi e gestionali, ma questo non trasforma l’insegnante in un semplice esecutore di direttive sul piano didattico.

Il docente esercita infatti una funzione professionale caratterizzata da una propria autonomia.

Ciò significa che bisogna distinguere tra organizzazione del rapporto di lavoro e autonomia nell’esercizio della funzione docente.

Il dirigente può, ad esempio, intervenire sull’organizzazione del servizio e pretendere il rispetto degli obblighi lavorativi. Diverso sarebbe pretendere di trasformare il potere organizzativo in un’ingerenza indiscriminata nelle scelte metodologiche e didattiche che appartengono alla professionalità dell’insegnante, naturalmente nel quadro delle deliberazioni collegiali, del PTOF, delle Indicazioni nazionali e degli altri vincoli previsti dall’ordinamento.

In altre parole, potere datoriale del dirigente e libertà di insegnamento devono convivere.

Il dirigente può impartire ordini di servizio a un docente?

In linea generale sì.

Se una disposizione riguarda l’organizzazione del servizio e rientra nelle competenze del dirigente, il docente è tenuto a rispettarla.

Ma anche qui la parola decisiva è legittimità.

Il fatto che una disposizione provenga dal dirigente non la rende, per ciò solo, sottratta a qualsiasi verifica. L’ordine deve avere una base nei poteri attribuiti al DS e non può contrastare con norme di legge, contratto collettivo o competenze che l’ordinamento attribuisce ad altri soggetti.

È quindi fuorviante ragionare secondo lo schema semplicistico: “il dirigente è il datore di lavoro, dunque può ordinare qualsiasi cosa”.

La domanda corretta è un’altra: quella specifica disposizione rientra nei poteri che la legge attribuisce al dirigente?

Ed è su questo terreno che devono essere valutati i singoli casi.

Il dirigente può sanzionare un docente?

Il potere datoriale emerge anche sul piano disciplinare, ma pure in questo caso esistono competenze e procedure ben definite.

Il rapporto di lavoro pubblico è soggetto alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 165/2001 e alle disposizioni della contrattazione collettiva. Non tutte le sanzioni, inoltre, sono necessariamente gestite allo stesso livello: a seconda della gravità della contestazione possono entrare in gioco il dirigente scolastico oppure l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

La presenza di un potere disciplinare conferma comunque un dato: il rapporto tra DS e docente non è semplicemente quello tra un coordinatore e un professionista completamente indipendente sul piano lavorativo.

Esiste una relazione gerarchico-organizzativa, sebbene modellata dalle particolari caratteristiche della funzione docente e dell’ordinamento scolastico.

Sulla sicurezza il dirigente è datore di lavoro

C’è poi un settore nel quale la questione diventa ancora più netta: la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Qui il riferimento principale è il D.Lgs. 81/2008.

La normativa sulla sicurezza individua specificamente il datore di lavoro anche nelle pubbliche amministrazioni e collega a questa posizione una serie di obblighi di prevenzione, valutazione e organizzazione.

Nella scuola questa funzione viene assunta dal dirigente scolastico, che è quindi datore di lavoro ai fini della sicurezza del personale che opera nell’istituzione.

Non si tratta soltanto di un’etichetta.

Dalla qualifica derivano obblighi molto concreti, a partire dalla valutazione dei rischi e dall’organizzazione del sistema di prevenzione e protezione.

L’INAIL ricorda, più in generale, che il datore di lavoro è il principale responsabile dell’organizzazione aziendale in materia di salute e sicurezza e che alcuni obblighi previsti dal Testo unico non sono delegabili.

Nella scuola la questione è resa più complessa dal fatto che il dirigente, pur essendo responsabile dell’organizzazione della sicurezza, normalmente non è proprietario dell’edificio scolastico e non dispone autonomamente di tutti i poteri necessari per realizzare interventi strutturali.

Per questo il D.Lgs. 81/2008 disciplina anche gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione che fanno capo all’amministrazione competente sull’edificio.

Si tratta di una distinzione fondamentale: essere datore di lavoro ai fini della sicurezza non significa automaticamente essere responsabile di qualunque problema strutturale presente nell’edificio scolastico, indipendentemente dai poteri concretamente disponibili.

Quindi, il preside è il “capo” dell’insegnante?

Usare la parola “capo” rischia di rendere la questione più semplice di quanto sia realmente.

Dal punto di vista organizzativo e lavorativo esiste certamente una posizione sovraordinata del dirigente scolastico. Il DS dirige l’istituzione, gestisce il personale ed esercita i poteri che il D.Lgs. 165/2001 attribuisce alla dirigenza.

Ma il docente non perde per questo la propria autonomia professionale, né vengono meno le competenze degli organi collegiali.

La scuola presenta infatti una struttura particolare: al suo interno convivono responsabilità dirigenziale, gestione datoriale, autonomia professionale dei docenti e collegialità delle decisioni didattiche.

Ed è proprio per questo che applicare alla scuola, senza alcuna precisazione, il modello classico “datore di lavoro-dipendente” può essere fuorviante.

In conclusione: il dirigente è datore di lavoro, ma bisogna capire in quale senso

Alla domanda “Il dirigente scolastico è il datore di lavoro dei docenti?” si può dunque rispondere affermativamente, purché si chiarisca immediatamente cosa si intende.

Il docente della scuola statale non è un dipendente personale del dirigente scolastico: è un dipendente pubblico inserito nell’amministrazione scolastica.

Il DS è però il soggetto che, nella singola scuola, esercita numerosi poteri datoriali di organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, sulla base soprattutto degli articoli 5 e 25 del D.Lgs. 165/2001.

Questi poteri incontrano limiti precisi: la legge, il CCNL, le competenze degli organi collegiali e, per quanto riguarda l’attività professionale dell’insegnante, la libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione.

Sul versante della salute e sicurezza, infine, il quadro è ancora più definito: il dirigente scolastico assume la posizione di datore di lavoro prevista dalla normativa, con gli obblighi e le responsabilità che ne conseguono.

La risposta più corretta, quindi, non è semplicemente “il dirigente è il capo dei professori”. È piuttosto questa: il dirigente scolastico esercita nei confronti dei docenti i poteri datoriali che la legge gli attribuisce, ma tali poteri devono convivere con l’autonomia professionale dell’insegnante e con la particolare organizzazione collegiale della scuola.

Fonte: Tecnica della scuola

FONTI:

Certifico.com

Promo Maiorano