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Proclamato lo stato di agitazione del personale di Casa Sollievo della Sofferenza

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Proclamato lo stato di agitazione del personale di Casa Sollievo della Sofferenza

Le Segreterie Territoriali FP CGIL, FP CISL, UIL FPL e FIALS,
da tempo impegnate nel tentativo di ricondurre le relazioni sindacali entro un quadro di
correttezza, trasparenza e rispetto degli accordi sottoscritti,
rilevano il costante peggioramento del clima organizzativo, l’assenza di risposte e l’inosservanza
di impegni formalizzati dall’Azienda.


Per tali ragioni PROCLAMANO LO STATO DI AGITAZIONE del personale e contestualmente
CHIEDONO l’attivazione della procedura di raffreddamento e conciliazione prevista dalla Legge
146/1990 e s.m.i..


Le ragioni che portano FP CGIL, FP CISL, UIL FPL e FIALS a proclamare lo stato di agitazione
non sono episodiche né riconducibili a singole criticità, ma rappresentano il risultato di un
deterioramento progressivo e generalizzato delle relazioni sindacali e del mancato rispetto di
impegni formali assunti dall’Azienda.

  1. Mancata corresponsione del saldo delle risorse di incentivazione – esercizio 2025.
    Nonostante il Verbale di Accordo del 12 dicembre 2024, che prevedeva in modo chiaro e
    inequivocabile l’impegno dell’Azienda a realizzare verifiche trimestrali congiunte con le
    Organizzazioni Sindacali, al fine di:
  • monitorare l’avanzamento degli obiettivi assegnati alle strutture;
  • verificare il corretto utilizzo delle risorse economiche;
  • garantire la trasparenza dei criteri adottati;
    tale percorso non è mai stato attuato.
    L’Azienda non ha convocato alcuna delle verifiche previste, sottraendosi a un obbligo
    formalmente sottoscritto e rendendo impossibile il confronto sugli indicatori, sulle performance
    dei servizi e sullo stato di raggiungimento degli obiettivi concordati.
    Questa grave omissione, ha vanificato il ruolo sindacale nel controllo degli obiettivi
    produttivi.

Le OO.SS. vengono di fatto escluse da un processo che, secondo l’accordo, deve essere
condiviso, trasparente e verificabile, impedendo ogni valutazione oggettiva dei risultati e delle
eventuali criticità organizzative.
Il mancato rispetto degli impegni sottoscritti nel verbale mina la fiducia nel tavolo di
confronto e rende difficoltosa ogni futura programmazione condivisa.

  1. Mancata applicazione dei DEP – Differenziali Economici Professionali
    L’Azienda non ha dato corso all’applicazione dei DEP (Differenziali Economici Professionali),
    né per il 2024 né tantomeno per l’anno in corso.
    I DEP, rappresentano uno degli strumenti fondamentali di valorizzazione economica e
    professionale introdotti dal CCNL per riconoscere ai lavoratori competenze, esperienza,
    responsabilità e qualità del lavoro svolto. Strumenti, dunque che rappresentano un elemento stabile della retribuzione, volto a
    valorizzare il personale che, nel tempo, ha accresciuto professionalità e autonomia;
    Pertanto, la mancata applicazione dei DEP ha prodotto nel tempo, demotivazione diffusa, disparità
    interne non più accettabili, perdita di attrattività dell’Ente nei confronti di personale qualificato;
  2. Mancato riconoscimento dell’indennità di malattie infettive – CCNL Sanità Pubblica, art. 44,
    comma 6 (CCNL 1994/1997) – Periodo COVID-19.
    Un’ulteriore e gravissima criticità riguarda il mancato riconoscimento dell’indennità di
    malattie infettive prevista dall’art. 44, comma 6 del CCNL Sanità Pubblica 1994/1997, e dovuta al
    personale che ha prestato la propria attività in reparti e servizi con esposizione elevata al rischio
    biologico.
    Durante tutto il periodo emergenziale COVID-19, centinaia di lavoratrici e lavoratori
    dell’Azienda:
  • hanno operato in condizioni estreme,
  • affrontando un rischio professionale eccezionalmente elevato,
  • con turni insostenibili e dotazioni spesso insufficienti,
  • garantendo la continuità assistenziale in un contesto di assoluta emergenza.
    Nonostante ciò, l’Ente, pur essendo stata formalmente sollecitata dalle OO.SS. con nota del
    7 agosto 2024, avente oggetto:
    “Richiesta sospensione dei termini di prescrizione – mancato riconoscimento dell’indennità di
    malattie infettive art. 44 c. 6 CCNL 1994/1997 – periodo COVID”,
    non ha intrapreso alcun percorso di verifica né ha riconosciuto quanto dovuto ai lavoratori.
    La normativa contrattuale è inequivocabile: per il personale esposto stabilmente al rischio
    infettivo, l’indennità spetta per tutto il periodo in cui l’esposizione è stata effettiva, come nel
    caso dell’emergenza COVID.
  1. Comunicazione di mutamento del C.C.N.L. APPLICATO (ccnl sanità).
    Si comunica che a partire dal 1 marzo 2026 applicheremo nei confronti del Personale del
    Comparto Sanità il C.C.N.L. 08.10.2020 per il personale dipendente delle strutture Sanitarie
    associate AIOP-ARIS come da PEC del 26.11.2025.
    Per quanto sopra esposto, si invita Sua Eccellenza il Signor Prefetto di Foggia ad attivare
    immediatamente e con la massima urgenza la procedura di tentativo obbligatorio di conciliazione
    prevista dalla Legge n. 146/90 e ss.mm.ii.
    In attesa di un Suo pronto riscontro e urgente convocazione, si porgono i più deferenti saluti.
    FP CGIL FP CISL UIL FPL FIALS
    A. Ricucci G. Mangiacotti G. Giorgione A. Capozzi
    L. Palena G. Riontino G. Grifa M. Di Candia