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”La Gianni Rotice Srl non è scesa a patti con la criminalità”. Il Tribunale di Bari accoglie l’istanza del controllo giudiziario

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“LA GIANNI ROTICE SRL NON E’ SCESA A PATTI IN ALCUN MODO CON LA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA GARGANICA”. IL TRIBUNALE DI BARI ACCOGLIE L’ISTANZA DEL CONTROLLO GIUDIZIARIO DELL’AZIENDA

Con ordinanza n. 8\24 (pubblicata in data 11 aprile 2025) il Tribunale di Bari – Terza Sezione Penale infunzione di Tribunale per la Prevenzione presieduta dal Giudice Giulia Romanazzi, ha accolto l’istanza della

“Gianni Rotice srl” per l’applicazione dell’istituto del controllo giudiziario .

Per l’azienda con sede a Manfredonia, difesa dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani e dall’Avv. Gianluca Ursitti, si tratta della terza decisione favorevole avverso l’interidittiva antimafia emessa della Prefettura di Foggia in data 4 dicembre 2024. Infatti, lo scorso 16 gennaio, il Tar Puglia con un’ordinanza aveva sospeso l’efficacia del provvedimento e lo scorso 28 febbraio il Consiglio di Stato aveva respinto il ricorso del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Foggia confermando la sospensiva.

“Non risulta in alcun modo che l’impresa Rotice sia ‘scesa a patti’ con la criminalità organizzata garganica per ottenere benefici” – si legge in un passaggio dell’ordinanza del Tribunale di Bari -; “A conclusioni non dissimili si perviene anche valutando l’ulteriore elemento del legame di affinità intercorrente tra il Rotice e Scirpoli Francesco, fratello della compagna di Rotice. Come siffatta vicenda possa aver influenzato

l’attività d’impresa svolta dalla Srl Giovanni Rotice non è dato comprendere”.

Nell’argomentare la propria decisione, il Collegio di Magistrati presieduto dalla Dott.ssa Romanazzi, scrive nello specifico che “L’impresa mafiosa si presenta sul mercato con peculiarità specifiche, che si traducono, fermo restando i caratteri di mafiosità costituiti o dalla provenienza illecita di risorse finanziarie o dalla utilizzazione di metodi mafiosi nella gestione dell’impresa, in altrettanti vantaggi sul piano della concorrenza, per esempio attraverso la manipolazione delle gare di appalto e\o agevolazioni nelle procedure amministrative. Ciò posto, non sembra che, le descritte condizioni ricorrano nel caso in esame, difettando elementi sintomatici idonei a sostenere che l’attività imprenditoriale del Rotice tragga vantaggio dai rapporti con gli esponenti del clan Romito, nel senso di aver beneficiato, nel suo settore (opere pubbliche e private, di progetti infrastrutturali, in particolar modo nel settore del turismo e della nautica da diporto), di favoritismi rispetto ad altre imprese non colluse o comunque aventi minori cointeressenze con l’associazione. Il Prefetto non ha delineato un’impresa che si è avvalsa di condizioni di privilegio e che – grazie a queste condizioni di favore – ha potuto esercitare ed incrementare le proprie attività; non ha rappresentato elementi sintomatici da cui desumere che la mafia garganica ha influito sulla consistenza patrimoniale dell’impresa; non ha fornito dati indiziari da cui evincere che l’impresa delRotice sia caratterizzata da investimenti illeciti profusi dall’organizzazione criminale, e che quindi la stessa possa inquadrarsi nello schema delle imprese a capitale mafioso. L’organo prefettizio, inoltre, non ha dato indicazioni in merito alla contaminazione che il Romito (soggetto esterno alla compagine societaria e gestionale della Srl Rotice Giovanni) ha riflesso sull’attività imprenditoriale dell’impresa istanze”.

E’ stato altresì documentato che l’azienda ha virtuosamente adottato ed implementato già da diversi anni il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231\2001, prevedendo specifici presidi a prevenzione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, ivi compresi i delitti di criminalità organizzata, la cui effettiva applicazione è garantita da un organismo di vigilanza.

Pertanto, l’Ordinanza del Tribunale di Bari, indica che “L’effetto sospensivo, espressamente disposto dall’art.34-bis, comma 7, non è limitato al pacchetto contrattuale di parte pubblica per il quale si sono ritenuti sussistenti i presupposti legittimanti” (ovvero gli appalti ed i contratti in essere), “ma si estende a tutta l’attività aziendale, ivi compresa la partecipazione alle procedure di gara, con la conseguente possibilità, per l’operatore economico, di vedersi aggiudicati nuovi appalti”.

Altresì, tale condizione, conferma l’iscrizione alla ‘White List’ già ottenuta con la sospensiva del Tar Puglia.

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