Manfredonia, canile E.N.P.A. sovraffollato, stop a nuovi ingressi. “Il Comune non apprezza il nostro estenuante operato, ora per problemi di randagismo rivolgetevi a loro”

A causa del sovraffollamento del canile e in base alla nuova legge del 7 febbraio 2020, il canile è stato costretto a chiudere. Inutili le richieste inoltrate al comune di provvedere a convenzionarsi, come prescrive la legge, con veterinari privati per la cura dei cani feriti e a munirsi di una ulteriore struttura dove collocare i cani in esubero.
La Sezione di Manfredonia dell’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (E.N.P.A.) O.N.L.U.S., su indicazione della sede centrale in Roma, aggiudicataria dei servizi di canile sanitario e di rifugio per cani da parte del Comune di Manfredonia, ha disposto la chiusura, a far data dal 16.07.2020, a nuovi ingressi di cani nella struttura di ricovero e cura del cane randagio dell’E.N.P.A., sita in Località Posta del Fosso, in agro di Manfredonia, fino al raggiungimento delle n. 200 presenze canine nel rifugio per cani. Le motivazioni, spiega l’E.N.P.A., nella persona del Dott. Marco Lupoli, Presidente della Sezione di Manfredonia, sono riconducibili:
- alle n. 251 presenze canine, di cui n. 241 in regime di rifugio registrate al 30.06.2020, a fronte di una capacità ricettiva del rifugio di n. 170 cani, estendibile ad un massimo di n. 200 cani, ovvero un modulo da n. 200 posti cane, come da offerta tecnica e come pattuito con il Comune di Manfredonia, trovandosi, pertanto, nell’impossibilità, per ovvi motivi economici e di spazio, nonché giusta L. R. di seguito richiamata, di poter gestire le attuali eccedenze nel rifugio che al 30.06.2020 risultano essere di n. 41 e consequenziali ad ingressi richiesti ed autorizzati dal Comune di Manfredonia e dal Servizio Veterinario dell’A.S.L. FG, eccedenze a cui l’E.N.P.A. farà fronte prodigandosi per l’adozione a privati cittadini, soprattutto nel nord d’Italia, con costi di trasferimento non indifferenti a carico dell’E.N.P.A.:
- a quanto disposto dalla LEGGE REGIONALE del 7 febbraio 2020, n. 2, ad oggetto “norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione, etc..”, ed in particolar modo dai seguenti articoli:
- art. 4 – Competenze dei comuni, lettera g), che così recita; “i trattamenti sanitari per gli animali d’affezione vaganti recuperati, compresi gli interventi di pronto soccorso, che non rientrano nelle competenze dei servizi veterinari della ASL, da effettuarsi tramite convenzioni con strutture veterinarie”;
- art. 7 – Requisiti delle strutture di ricovero, 3° comma, che così recita: “i rifugi possono ospitare un massimo di duecento cani fatte salve le strutture a oggi autorizzate che opereranno a esaurimento. Tutte le strutture che ad oggi e anche successivamente all’entrata in vigore della presente legge ospitino un numero di cani superiore a duecento, non potranno accogliere altri cani sino a che non ritorneranno sotto la predetta soglia massima”;
- art. 12 – Recupero cani e dei gatti randagi, punto 3), che così recita: “i cani feriti, o che a giudizio del medico veterinario della ASL, abbiano necessità di cure, vengono trasferiti in una struttura veterinaria indicata dall’autorità comunale competente per territorio, ovvero da organi di polizia”;
- art. 30 – Sanzioni, lettera c), che così recita: “l’inosservanza dei criteri previsti dall’art. 7, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 3.000,00”.
Quanto sopra espresso, riferisce l’E.N.P.A., è stato dettagliatamente comunicato al Comune di Manfredonia ed al Servizio Veterinario dell’A.S.L. FG con nota dell’E.N.P.A. del 16.07.2020 prot. n. 70, a tutt’oggi non riscontrata da entrambi, e conseguentemente, con detta nota, è stato chiesto al Comune di Manfredonia di comunicare sia all’E.N.P.A., in quanto convenzionata con l’A.S.L FG per il servizio di recupero cani, sia al Servizio Veterinario dell’A.S.L. FG, che avrà cura e premura di attivarsi per quanto di competenza,una diversa struttura ove collocare i cani di cui eventualmente se ne richiedesse il ricovero su segnalazione della cittadinanza o Forze dell’Ordine (cuccioli, cani malati, investiti, aggressivi, morsicatori, sottoposti a sequestro, etc.), oltre che comunicare la struttura veterinaria di cui agli artt. nn. 4 e 12 della citata Legge Regionale.
Chiarite le competenze, i costi e le responsabilità in capo al Comune di Manfredonia, l’E.N.P.A. invita la cittadinanza e le Forze dell’Ordine a rivolgersi direttamente al Comune di Manfredonia per la soluzione di problematiche riferibili al randagismo che non sono attribuibili all’E.N.P.A., giusta normativa vigente.
Tanto per opportuna conoscenza e per chiarezza di informazioni, alla luce delle innumerevoli richiesti di recupero, custodia, diagnosi e cura di cani in difficoltà ritrovati sul territorio comunale che pervengono quotidianamente all’E.N.P.A., anche a livello di sede centrale in Roma, anziché al Comune di Manfredonia, che a quanto pare non sembra apprezzare l’estenuante operato dell’E.N.P.A., nonché alla luce di ingiuste critiche rivolte all’E.N.P.A. riferibili a problematiche e responsabilità in capo al Comune di Manfredonia.





