Storia

La costituzione “ottriata” di Francesco Paolo Bozzelli

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La costituzione “ottriata” di Francesco Paolo Bozzelli

Il movimento costituzionale che attraversò l’Europa nella prima metà del XIX secolo trovò nel Regno delle Due Sicilie un laboratorio giuridico di cruciale importanza.


La Costituzione napoletana, promulgata da Ferdinando II di Borbone l’11 febbraio 1848 e redatta dal giurista e ministro dell’Interno Francesco Paolo Bozzelli, rappresenta il primo testo costituzionale della “Primavera dei popoli” italiana.
Dal punto di vista della tecnica legislativa e delle dottrine pubblicistiche, l’opera di Bozzelli si colloca all’interno del fenomeno delle costituzioni ottriate (cioè concesse dal sovrano, dal francese octroyer o otroiier, che a sua volta deriva dal latino medievale auctorāre, garantire, promuovere) e rivela un profondo legame di filiazione con i modelli transalpini e belgi, pur manifestando profonde rigidità strutturali che ne determinarono il precoce fallimento politico.


Il principale punto di riferimento dottrinale di Bozzelli fu la Carta francese del 1830, nata dalla Rivoluzione di Luglio, la quale a sua volta modificava la Carta del 1814. Bozzelli mutuò da questi testi l’impianto della monarchia costituzionale pura, in cui il re manteneva la titolarità esclusiva del potere esecutivo e condivideva il potere legislativo con un Parlamento bicamerale. Quest’ultimo era composto da una Camera dei Deputati, eletta su base rigidamente censitaria, e da una Camera dei Pari, di nomina regia e vitalizia. Questa struttura rifletteva l’ideologia del liberalismo moderato e dottrinario, teso a ricercare un compromesso stabile tra il principio monarchico di antico regime e le istanze rappresentative della borghesia ascendente.


Tuttavia, nel trapiantare questi modelli nel contesto napoletano, Bozzelli operò una sintesi marcatamente prudente, privando il testo di quei meccanismi evolutivi che stavano invece trasformando le monarchie europee in sistemi parlamentari.
Se la Costituzione belga del 1831 – considerata il vertice del costituzionalismo liberale dell’epoca – aveva sancito il principio della sovranità popolare e introdotto una netta responsabilità politica dei ministri dinanzi alle Camere, la Carta napoletana riaffermava la centralità della prerogativa regia.


I ministri, nella formula del Bozzelli, rimanevano responsabili esclusivamente nei confronti del sovrano, configurando un dualismo istituzionale asimmetrico. Mancava, a differenza del modello belga, quel riconoscimento della fiducia dell’assemblea, che avrebbe permesso il passaggio dalla monarchia costituzionale alla monarchia parlamentare.


Un ulteriore elemento di frizione interna si riscontra nel trattamento dei diritti fondamentali. Sebbene la Carta del Bozzelli proclamasse l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, la libertà individuale e la libertà di stampa, tali garanzie venivano fortemente depotenziate da ampie riserve di legge e da un impianto confessionale rigido. L’articolo 3 stabiliva che la religione cattolica era l’unica religione dello Stato, vietando espressamente l’esercizio di altri culti. Questa disposizione segnava una netta involuzione rispetto alla laicità dello Stato implicita nella Costituzione francese del 1830 o alla piena libertà di culto garantita dall’ordinamento belga.


Anche il confronto sinergico con lo Statuto Albertino, promulgato in Piemonte meno di un mese dopo (marzo 1848), evidenzia i limiti della tecnica redazionale di Bozzelli. Sebbene entrambi i testi derivassero dalla medesima matrice francese del 1830, lo Statuto sabaudo mostrava un’elasticità testuale che permise a Cavour e ai suoi successori di piegare la prassi istituzionale in senso parlamentare.


La Carta napoletana, al contrario, nacque come un documento rigido e chiuso, privo di clausole di revisione flessibili e incapace di assorbire le pressioni della componente più radicale del liberalismo meridionale, la quale ne contestava l’origine unilaterale e l’esiguità del suffragio.


In conclusione, la Costituzione di Bozzelli costituisce un chiaro esempio di recezione acritica di modelli stranieri, trapiantati in un tessuto sociale ed economico non ancora pronto a recepirne le dinamiche.


Nel tentativo di bilanciare l’assolutismo borbonico e il radicalismo democratico, il testo finì per scontentare entrambe le forze.
L’assenza di un reale equilibrio tra i poteri e la mancata transizione verso la responsabilità parlamentare favorirono la reazione assolutista del maggio 1848, riducendo l’esperimento costituzionale napoletano a una fragile parentesi cartacea nella storia del diritto pubblico europeo. Ma nonostante ciò fu la prima carta costituzionale italiana che andrebbe approfondita e studiata nelle scuole superiori, prima ancora dello Statuto piemontese.


Anche se il lavoro del Bozzelli non ebbe l’efficacia immaginata, tutto ciò non sminuì l’opera del giurista sipontino, il quale meriterebbe un cenotafio all’interno di un ipotetico famedio, per celebrare i cittadini illustri, nel chiostro di Palazzo San Domenico ovvero una degna sepoltura non in un anonimo cimitero partenopeo ma con i degni onori nella sua città natale.

Giovanni Ognissanti