Storia

Gabella dell’Andito del mare ed il protontino

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a cura di Pasquale Ognissanti (Archivio Storico Sipontino)

      Nel passato, la costa sipontina si presentava con ampie insenature, che poi hanno costituito il lago di Salpi, il lago (o pantano) Salso e le paludi sipontine, nelle quali sboccavano i corsi d’acqua dei torrenti Candelaro, Cervaro, Carapelle, o lambiti dall’Ofanto, rendendo il fondo del mare un eccellente habitat per lo sviluppo della fauna e della flora ittica.

       Tutto questo, naturalmente, ha portato allo sviluppo dell’attività pescareccia nel “Sinus Sipontinus”, poi golfo di Manfredonia.

      Attività che doveva pur essere regolamentata e disciplinata; cosicché un documento del 740 circa ci offre la possibilità di ipotizzare in Siponto la regolamentazione amministrativa della pesca nell’ambito della sua laguna, ovvero nei “mari”, assegnati a diversi enti ecclesiastici.

       E la relativa giurisdizione viene determinata appunto nel “Palatio”, ovvero nella sede amministrativa dove si disciplina appunto questa ripartizione o attribuzione:

       Offero integram piscationem sacri nostri Palatii in mari Sipontino, passus trecentos ex ea parte usque ad monasterium S. Vincentii et de alia…usque ad monasterium S. Petri, nec non et con-cessimus in eodem loco  ecclesiam S. Euphemiae cum integris terris sacri nostri Palatii et in super … condomas tres ad piscandum et ad salem feciendum, in eo eodem Pantano casam que regitur Teroaldum  cum uxore et filis Sede et ecclesiam S. Reparatae, quae posta est in scalo nostro

(F. CARABELLESE, L’Apulia ed il suo Comune nell’alto Medio evo, Bari, 1905. Il Carabellese cita: Chronicon Beneventani monasterii S.Sophie, riportato dall’Ughelli)

      Riferimenti al “Palatio” si hanno pure in un documento del 949 circa:

       Habitationem incoeperunt in loco qui nominari solet Tilea, quia olim majorumque nostrorum tempore in eodem loco   tiliae arbore altitudinis immensae stare immensae stare solebant, quae autem bello Poenorum sub sublatus et eruptae sunt ecc. Lamberto notarius. Actum in Sipontino in Palatio nostro (2 Idem, p. 48).

       Ed in merito alla presenza di ”mari”, “forme”, “saline”, ecc., nell’ambito della laguna sipontina, nei  secc. XI-XIII, abbiamo avuto modo di esprimere in un nostro saggio al quale rimandiamo (“Casale Siponti”).

       La presenza, quindi, di pescatori provenienti da altre comunità adriatiche della Puglia settentrionale, ha comportato la relativa tassazione per i diversi tipi di pesca; nella quale tassazione sono, purtroppo, coinvolti anche i pescatori sipontini, con i relativi appelli all’autorità giurisdizionale, ovvero il Protontino.

     E questa figura giuridica la riscontriamo innanzitutto con Scotto, protontino de Siponto, nel 1249, 1259 e 1278; lo seguono, nel 1301, Theobaldi  Amerie, nel 1332,  Angelo de protontino,, nel 1343, un ignoto, e nel 1369 Angelo de Marra.

      E nel sec. XV, nel 1408, continua la presenza del protontino, collegata alla feudalità (conces-sione della gestione a privati) del diritto degli anditi e dell’ancoraggio appannaggio di Luigi Capuano. Gli stessi poi passano a Manfredi Capuano, che muore nel 1457.

      In effetti si ha una feudalità della stessa famiglia Capuano, in quanto, nel 1458, i fratelli Andrea e Gaspare, divengono titolari, a vita, della gabella dell’ancoraggio, Nel 1464, il diritto degli anditi dei mari passa ai fratelli Ettore, Arrigo e Luigi Capuano.

      Nel 1494 circa, protontino è Pascasio Mamincat, e nell’anno successivo la stessa funzione viene esercitata da Giovanni de Absalon,

     E la feudalità viene consolidata con il passare del tempo; il 22 maggio1663, Alfonso Mettola ha la gabella “Anditus Maris”, ed ha in fitto i mari dei Celestini (Archivio di Stato di Foggia b.6. fasc. 3, c. 100).

     Ed in merito vi è pure il, giudizio del Galanti, che avrebbe visitato Manfredonia nel 1791: “La pesca non vi può essere molto felice, ed è tale nel fatto, in quanto vi è solo un poco di pesca che va soggetta al peso del quarto al beneficio di due famiglie che lo posseggono in feudo con giurisdizione (G.M. GALANTI, Della descrizione Geografica e politica delle Sicilie, ristampa, Napoli, Edizioni scientifiche 1969).

      Nel ‘700 il “diritto” è appannaggio della famiglia Tontoli, come si rileva dall’iscrizione apposta sull’altare della stessa famiglia nella chiesa di S. Domenico.

     Il giudizio del Galanti è, comunque, riduttivo, poiché, per quanto attiene la pesca delle seppie, si hanno delle vertenze tra i comuni con le marine del golfo sipontino, tanto che si arriva alla promulgazione di un primo regolamento, il 13.10.1882, che pur suscita delle incertezze e perplessità, per cui, per la sola Manfredonia si ha un decreto del Ministero dell’Agricolture del 21.8.1888. Successivamente la disciplina si allarga anche alle “marinerie” di Margherita di Savoia e di Monte S.Angelo, con regolamento approvato con D.M. del 16.12.1895, poi modificato con ordinanza della Capitaneria di Porto di Bari, del 21.3 1898.

     Ma gli abusi ed i dissidii non cessano, per cui si arriva all’emanazione del R.D. n. 2356 del 4.10.1928.

    Con questo decreto, il litorale del golfo viene diviso tra quattro comuni: Monte S. Angelo, Manfredonia, Margherita di Savoia e Barletta; le pertinenze di Manfredonia vengono definite Ad esta da Punta Giardino e ad ovest da Torre di Pietra. Di fatto, pertinenze di Monte S. Angelo vengono aggregate a Manfredonia, per cui i confini, ad est. ai attestano al Gravaglione.

     Ma i diverbi con i “salinari” non cessano, cosi che si arriva all’emanazione della legge n. 963, del 14. 7. 1963.

      Tradizione costante era, fino a pochi decenni or sono, per provvedere all’assegnazione delle zone di pesca, sul lido del mare sipontino, il 19 marzo (festività di S. Giuseppe, si provvedeva al relativo sorteggio (ce tereve a bbussole). Uso e tradizione, ormai cessati.

    E scendiamo nel particolare per esaminare la diversa tipologia di pesca e i relativi oneri

       Nel Libro Rosso dell’Università di Manfredonia, del 1740, che riporta la disciplina delle gabelle, del 1493, dagli artt. 29-39, si. hanno gli oneri da pagarsi per ogni tipologia di pesca nell’ambito “dei “mari” sipontini

   § 29. Item, che qualunque cittadino, o forastiero abbitante, e commorante in questa Città di Manfredonia pa-droni di grifi, quali affittassero li mari del Protontino della detta Città. E pescasse per tutto l’anno, o vero, in-fra l’anno, il dazio non si possa togliere altro pagamento che docati ventisette di moneta per accordo, e detti docati ventisette s’abbiano a pagare in quattro paghe, cioè ogni tre mesi una paga, cominciando dal mese di settembre. E seguendo per tutto agosto. E se per caso detti padroni de’ gripi non si contentassero del paga-mento, sia lecito al detto Gabelloto pigliarsi per suo pagamento grana uno per carlino, abbonando però per sfredo rotola diece per cento, senza alcun’ altra eccezione, ed in caso che non si vendesse detto pesce, ma re-stasse porzione di esso, li padroni del gripo siano tenuti mostrare al gabbelloto quello pesce che non si è venduto, e detto gabellotto l’abbia da scontare, se non si vendesse, o che si buttasse, volendolo però salare debbano pagare, intendendo inclusi in questo capitolo anche li tre voli delli mari di Montenegro, per li quali debbono pagare li padroni de’ gripi sudetti docati due.

   § 30. Item, che tutti quelli padroni de’ gripi tanto cittadini quanto forastieri, che pescassero li mari di Santa Chiare, debbano pagare per accordo alli dazieri pro tempore docati tredici per tutto l’anno, o vero  infra facendo quattro paghe, cioè ogni tre mesi una paga, cominciando da settembre, per tutto agosto, e se per caso detti padroni di gripi non si contentassero di detto accordo, li Gabelloti l’abbiano a togliere grana uno per carlini nel modo e forma di sopra descritto nel sudetto capitolo delli mari del Protontino..

    § 31 Item, che li padroni di Pantano salso, o vero chi lo comprasse, o locasse, o piscasse a parte,  debbiano pagare per accomodo docati otto l’anno, e non volendo stare a detto accordo detti padroni e piscatori sia lecito al  gabelloto pisare tutto iil pesce prima di vendersi, e di quella esiggere grana uno per carlino nel modo sudetto, e similmente s’intende per il pantano di San Giovanni, di Versentino, di Varano,  e di altri luoghi d’onde venesse detto pesce abbia a pagar grana uno per carlino pesandolo nel modo su detto, e questo s’inntende per ogni modo e raggione di piscarie.

    § 32. Item, che li padroni delli consi e sparroni abbiano a pagare tarì sette e mezzo per conso per accordo, e detto pagamento l’abbiano a pagare per tutto l’ottava di Pasqua di Resurrezione alli Gabelloti pro tempore, e non volenbdo stare a detto accordo, sia lecito ali Gabelloti pisare il pexce prima di vendersi con lo sfreddo di diece per cento, ed esiggere grana uno per carlino, ut supra.

    § 33 Item, che tutti li padroni di rete a piedi, li quali piscassero per quello anno per tutto lo mese di decembre devon pagare tarì quattro, e se detti padroni di rete o pescatori non volessero stare a detto accorso, sia lecito alli gabelloti pisare tutto il pesce prima di vendersi e di quella esiggere grana uno per carlino, dandolo sfreddo come sopra si è detto.

    § 34 Item, che qualsivoglia cittadino o forastiero piscassero con tramacchiate, spitoni, nasce, ed altre sorte di piscarie, riserbati li risacchi, siano tenuti pisare il pesce prima che lo vendono, e pagare al  gabelloto grana un per carlino, dnndolo per sfredo come sopra del diece per cento, nel modo e forma di sopra descritto.

    § 35 Item, che li consi delle camasce debbano pagare per accordo tarì quattro, tanto piscando tutto l’anno, tanto se piscasse un dì, e non volendo stare a detto accordo, se li debba pisare le camasce, e pagare grana uno per carlino, dandoli lo sfredo come sopra.

    § 36, Item, che quelli gripi, o altra sorta di piscaria, piscassero a quindicina, debbano pagare tarì diece la quindicina, e piscando un dì s’intenda quindicina.

    § 37, Item, che essendo accordati li mari del Protentino, e quelli di Monte Sagro, e quelli di santa Chiara che li sia lecito col tempo andare a piscare l’un all’altro pagamento, che lo accordo sopradetto.

   § 38, Item che qualsivoglia persona, cittadino o forastiero, che contraverrà alli sudetti capitoli, o a ciascuno di essi, per quante volte contraverranno, caschino alla pena di docati sei, applicando la quarta parte al Governatore, l’altra all’Università, l’altra al Gabelloto, e l’altra all’accusatore, e non essendovi questo caschi all’Università.

   § 39, Item,  che per qualsivogliano padroni di gripi, o istrumento che piscassero, e pigliassero pesce siano tenuti di fornire prima, e provedere questa Città di pesce, e poi venderlo a forastiero alcuno, né a vaticale, tanto piscando dentro lo ristretto di Manfredonia, quanto fuora, e che di questo farà il contrario per quante volte conntroverrà a questo capitolo, caschi  senza remissione alcuna alla pena d’ongia una di carlini, applicando la quarta parte al Governatore, l’altra all’Università, l’altra al Gabelloto, e l’altra all’accusatore, affinché questa Città abbia la sua provista, e questo s’intende per la Quaresima, le Vigilie, e Quattro tempi.