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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
In virtù dei poteri conferitile con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2021.
ASSUNTI I POTERI DEL SINDACO
ORDINA
dal 21 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022
dalle ore 10:00 alle ore 02:00
- l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherine)
anche all’aperto nelle aree di circolazione sotto riportate:
Via Dante; Corso Cairoli; Largo degli Scopari; Vicolo Di Leva; Via Martire; Via Duomo;
Piazza Del Lago; Piazza Pericle Felici; Piazza De Sanctis; Piazza Mercato; Piazza
Martiri Triestini; Piazza Cesare Battisti; Vicolo Arco Contini, Vicolo Teatro, Piazza
Purgatorio, Vicolo Arco Contini, Via Oberdan; Corso Cairoli; Piazza Marconi; Vicolo De
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Rosa, Corso Garibaldi; Via Torelli; Via Conte Appiano, Via della Repubblica, Via S.
Altamura, Via Lanza; Piazza Giordano; Corso Vittorio Emanuele II; Vico Ciancarella;
Piazza Federico II; Via Arpi (tratto tra piazza Baldassarre e Museo Civico) e aree
limitrofe, Piazza Italia, Piazza Goeppingen, Quartiere Ferrovia (V.le XXIV Maggio, Via
Podgora, Via Isonzo, Via Monte Sabotino, Via Montegrappa, Via Monfalcone, Via
Monte San Michele, Via Bainsizza, Via Fiume, Via Piave, Via Trento, Via Pola, Via
Trieste, Via Gorizia, Via Zara), C.so Giannone, Via Matteotti, C.so Roma, Via Natola,
Via Telesforo, Via Nedo Nadi, Via Mandara, Via De Petra, Via G. Gentile, Via
D’Addedda, Via Gramsci, Via Rovelli, V.le Pinto, Parco San Felice, V.le Michelangelo,
P.zza Padre Pio, P.zza De Gasperi, V.le Fortore, C.so del Mezzogiorno, V.le Di
Vittorio, Via Bari; - il divieto di allestimento e di svolgimento di qualsiasi forma di trattenimento musicale e
diffusione sonora musicale, ivi compresi i c.d. “D.J. set” ad eccezione delle tradizionali
melodie natalizie di sottofondo diffuse all’interno degli esercizi pubblici e relative
pertinenze, nelle medesime aree di cui al punto n. 1.; - Il divieto del consumo all’aperto di alimenti e bevande, ad esclusione dell’acqua, in
qualsiasi contenitore, ad eccezione delle pertinenze dei pubblici esercizi oggetto di
autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico nelle medesime aree di cui al punto
n. 1.; - L’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherine) è
disposto anche nei mercati all’aperto, nella villa comunale e nei parchi giochi
comunali, nelle fasce orarie e nelle giornate di apertura degli stessi;
In ogni caso è disposto l’obbligo anche all’aperto di indossare il dispositivo di protezione
delle vie respiratorie (mascherine) in occorrenza di ogni evento o manifestazione
organizzati in occasione delle festività natalizie, che attirino un’affluenza di persone tale da
non garantire il distanziamento interpersonale, configurandosi assembramenti od
affollamenti, quali, ad esempio, manifestazioni, mercatini natalizi, fiere, attrazioni di vario
genere, esposizioni, flashmob e qualsiasi altro evento all’aperto, secondo quanto previsto
dalla normativa nazionale vigente, di cui al D.P.C.M. 2 marzo 2021 ed all’Ordinanza del
Ministero della Salute 22 giugno 2021.
Restano esentati dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina,
nonché le persone che devono comunicare con un disabile necessariamente senza
l’uso del ridetto dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
Le violazioni di quanto disposto dalla presente ordinanza sono punite, ai sensi dell’articolo
4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.000,00.
AVVERTE CHE
Le violazioni di quanto disposto dalla presente ordinanza sono punite, ai sensi dell’articolo
4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, e
ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.000,00 e
relative sanzioni accessorie.


