Economia

Al via la nuova rottamazione (quater) per i debiti con il Fisco

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Agenzia Entrate-Riscossione ha introdotto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Ha preso, infatti, il via la rottamazione quater, la nuova definizione agevolata delle cartelle. L’Agenzia ha pubblicato sul sito le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione, che deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.

La Legge n. 197/2022 ha stabilito la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti
affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in
precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti. La
Definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo senza
corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le multe stradali potranno
essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.
Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. A coloro
che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-
Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda,
l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in
base al piano di rate scelto in fase di adesione.

I contribuenti possono presentare la richiesta di adesione alla Definizione agevolata utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it,
senza la necessità di inserire credenziali di accesso. Nella sezione “Definizione
agevolata” si deve compilare l’apposito form inserendo i numeri identificativi delle
cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il
numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale
verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute. È inoltre
necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione
della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di
riconoscimento. È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti nella cartella/avviso
per i quali si intende aderire alla Definizione agevolata. Dopo aver confermato l’invio
della richiesta il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link
da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido
e la richiesta sarà automaticamente annullata. A seguito della convalida della richiesta,
il sistema invierà una seconda e-mail di presa in carico della domanda, con il numero
identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una ulteriore e-mail con allegata la ricevuta di
presentazione della domanda di adesione. La richiesta può essere inviata anche
dall’area riservata del sito internet, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, senza
la necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento.
Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro
il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi,
saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già
inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente. È
possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano
di “Rottamazione-ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia
decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

COSA PREVEDE LA NUOVA DEFINIZIONE AGEVOLATA. La Definizione agevolata introdotta
dalla Legge di Bilancio 2023 si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal
1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di precedenti misure
agevolative. Chi aderisce alla Definizione agevolata potrà versare solo l’importo dovuto
a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure
esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute
a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i
debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle
irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla
misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a
titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”),
nonché quelle dovute a titolo di aggio.
Non rientrano invece nell’ambito applicativo della Definizione agevolata i carichi relativi
alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli
aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe,
ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di
condanna. Per quanto riguarda i carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato,
la Legge n. 197/2022 prevede che possano rientrare nella Definizione agevolata solo
dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio
sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione
mediante posta elettronica certificata. L’importo dovuto per la Definizione agevolata
potrà essere versato in un’unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in
5 anni, con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute)
in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4
anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun
anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto
2023 interessi al tasso del 2 per cento annuo

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