Lavoro

Casa Sollievo della Sofferenza – Inaccettabile tentativo di intimidazione dei lavoratori

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Casa Sollievo della Sofferenza – Inaccettabile tentativo di intimidazione dei lavoratori

Le sottoscritte Organizzazioni Sindacali, a seguito della nota del 24 febbraio 2026 a firma del Direttore Generale della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, ritengono necessario intervenire a tutela dei diritti dei lavoratori e della libertà sindacale.

La comunicazione aziendale, indirizzata anche a soggetti istituzionali, contiene l’invito ai lavoratori a non procedere alla notifica di eventuali decreti ingiuntivi e prospetta l’applicazione di contratti collettivi peggiorativi in caso di iniziative giudiziarie individuali. Tale impostazione è ritenuta dalle scriventi un’ingerenza nell’esercizio del diritto di azione giudiziaria, costituzionalmente garantito dall’art. 24 della Costituzione, nonché una condotta idonea a incidere sulla libertà sindacale di cui all’art. 39 Cost. e sull’art. 28 della legge n. 300/1970.

Lo Stato di Agitazione proclamato dalle Organizzazioni Sindacali è conseguenza dei contestati inadempimenti contrattuali e retributivi e costituisce legittimo esercizio dell’azione sindacale. Nessun impegno è mai stato assunto dalle OO.SS. volto a limitare il diritto dei lavoratori ad agire in giudizio per il riconoscimento delle differenze retributive; l’unico impegno formalizzato nell’accordo del 27 dicembre 2025 ha riguardato la revoca dello sciopero e delle ulteriori iniziative di mobilitazione. Tale impegno è stato mantenuto.

Si coglie l’occasione per precisare e in parte rettificare le precedenti comunicazioni sotto altro aspetto: ad oggi risulta in corso l’azione giudiziaria promossa dai lavoratori, ma non sono stati emessi decreti ingiuntivi. Qualora tali provvedimenti dovessero intervenire, le Organizzazioni Sindacali vigileranno affinché ne sia garantita la piena ed effettiva tutela, senza condizionamenti o ritorsioni.

Le scriventi stanno valutando, con i propri legali, la proposizione di ricorso ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300/1970 per la repressione della condotta antisindacale, al fine di ottenere la cessazione di ogni comportamento ritenuto lesivo dei diritti collettivi.

Le Organizzazioni Sindacali ribadiscono il proprio impegno nella tutela dei diritti dei lavoratori e confermano la prosecuzione delle iniziative sindacali e legali ritenute necessarie.

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A. RicucciL. PalenaG. MangiacottiG. RiontinoL. GiorgioneG. GrifaA. CapozziM. Di CandiaM. Centola
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