Manfredonia: Chiusa per 2 giorni attività del centro per festa non autorizzata

SETTORE I – RISORSE UMANE SVILUPPO ECONOMICO
Ordinanza n. 204 del 12/12/2025
Oggetto: ORDINANZA CHIUSURA PUBBLICO ESERCIZIO PER GIORNI 2
Il DIRIGENTE
Premesso che il sig. G.F., rappresentante della società “G. di G.F. e C. Sas”, P.IVA 039…….715, autorizzato
con SCIA del 26/07/2016 prot.comunale n.27924, svolge l’attività di somministrazione di alimenti e
bevande, all’insegna “C.” presso i locali ubicati in …… – Lungomare Nazario Sauro.
Richiamati i seguenti atti:
▪ Nota del Commissariato di P.S. prot 38753 del 18/4/2024 relativa al pubblico esercizio “C.” di G.
F. & C. s.a.s con al quale si evidenziava “ nella parte posteriore del locale, prospiciente al
lungomare N. Sauro, si assiepa un numero molto importante di avventori, pari a diverse centinaia di
persone; queste, in misura ridotta, sostano all’interno della struttura fissa in uso al locale- che
rimane aperta su tutti i lati- ma in misura largamente maggioritaria sostano nella limitrofa e
circostante area pubblica – che non risulta minimamente delimitata o adeguatamente segnalata
rispetto a quelle in uso al locale-
▪ protocollo comunale n.21629 del 09/05/2024, di acquisizione del verbale n. 16 dell’08/05/2024
della Polizia di Stato di accertamento e contestazione di violazione amministrativa ai sensi della
Legge n.689/1981, con il quale è stato contestato :
il giorno 05/05/2024 alle ore 21:40, presso il locale in premessa e precisamente all’interno della
veranda di competenza, era in corso una serata danzante, con presenza di musica dj set consolle e
casse attive, di fatto udibile dalla strada. Il locale (veranda) era gremito di gente intenta a bere e
ballare. Pertanto, stava effettuando uno spettacolo di trattenimento. L’evento era pubblicizzato
sulla rete internet social Facebook.
▪ La conseguenziale ordinanza di cessazione n. 107 del 20/5/2024 dell’attività irregolare;
▪ Le numerose SCIA rigettate oggetto dell’avvio di sospensione dell’attività già notificata al
rappresentante legale (prot 29752 del 25/6/2024);
▪ il rigetto della SCIA 03951330715-28022025-1128.001.MDA per carenza documentale;
▪ il verbale dei Carabinieri della Stazione di Manfredonia prot n. Nr. 71/56-2 del 9/12/2025 relativo
all’accertamento della violazione degli artt. 69 del R.D. nr 773/1931 T.U.L.P.S. e art. 666 c.1, 3 e 5del C.P. per l’espletamento di una serata danzante, privo di autorizzazione, il giorno 7 dicembre
presso il medesimo locale;
Valutato per quanto sopra un abuso del titolo abilitativo del pubblico esercizio il quale attraverso la
disponibilità del locale per la somministrazione svolge di fatto attività di trattenimento danzante
precostituendosi, con l’uso della SCIA per piccoli intrattenimenti fino a 100 persone, un titolo abilitativo
non idoneo atto solo ad eludere i controlli amministrativi.
Ritenuto che tale comportamento rientri nella fattispecie sanzionatoria dell’art. 10 del TULPS “Le
autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della
persona autorizzata.” e dell’art. 666 del Codice Penale per lo svolgimento senza licenza di trattenimenti in
luogo aperto al pubblico;
che ai sensi dell’art. 666 del Codice Penale comma 3, in presenza di una reiterazione della violazione stante
il precedente verbale n. 16/2024 della Polizia di Stato e relativa ordinanza ingiunzione n. 203 del
12/12/2025, sussistono gli estremi di legge per una cessazione dell’attività e chiusura del locale fino a 7
giorni;
Visto l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), gli artt nn. 10 del T.U.L.P.S e 666 del C.P., il decreto sindacale
n. 1/2024 e 5/2025
ORDINA
al sig. G.F., in qualità di leg. rappr. della società “G. di G.F. e C. Sas, titolare del pubblico esercizio “C.”
ubicato in ….. – Lungomare Nazario Sauro autorizzato con SCIA del 26/07/2016 prot.comunale n.27924
la chiusura per giorni 2 a partire dal giorno successivo alla notifica a mezzo PEC del presente
provvedimento
ai sensi dell’art.666, c.3 del Codice penale in combinato disposto con l’art. 10 del T.U.L.P.S
AVVERTE
che l’inottemperanza al presente ordine sarà sanzionato ai sensi dell’art.650 del Codice penale.
DISPONE
L’invio agli organi di vigilanza e controllo, all’Ufficio demanio del Comune di Manfredonia, dando mandato
al Comando di Polizia Locale di far rispettare l’esecuzione della presente ordinanza.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di notifica.
IL DIRIGENTE
SETTORE I – RISORSE UMANE
SVILUPPO ECONOMICO
Tommaso Gioieni