Manfredonia, il sindaco vieta bevande alcoliche e bombolette schiumogene a Carnevale

Manfredonia, il sindaco vieta bevande alcoliche e bombolette schiumogene a Carnevale
IL SINDACO
Considerato
Che dal 23 febbraio al 9 marzo si svolgeranno nel centro di Manfredonia varie manifestazioni per
la 71ma edizione del Carnevale di Manfredonia;
Rilevato
che in occasione delle attività di svago e di divertimento che si realizzeranno durante gli eventi del
Carnevale per le vie cittadine e i luoghi di ritrovo, è necessario contenere i fenomeni di degrado del decoro
urbano derivanti in particolare dall’abbandono di bottiglie di vetro, nonché prevenire l’utilizzo delle stesse
quali strumenti idonei all’offesa;
che, durante il periodo del “Carnevale“, è diffuso altresì l’uso di bombolette schiumogene di varia
denominazione e composizione.
Considerato pertanto che è compito dell’Amministrazione comunale tutelare le condizioni di civile
convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di
degrado nonché garantire la pubblica incolumità;
Atteso che esigenze di pubblico interesse, di tutela dell’incolumità pubblica e di sicurezza urbana
rendono opportuno disciplinare le modalità di vendita di bevande in genere durante il periodo delle
manifestazioni del Carnevale 2025;
nei luoghi degli eventi e delle manifestazioni del Carnevale di Manfredonia 2025, nelle giornate 23
febbraio, 2 marzo, 4 marzo e 8 marzo
- la consumazione, somministrazione ed il trasporto di bibite e sostanze alcoliche e superalcoliche;
- la detenzione ed il trasporto di bottiglie di vetro al di fuori degli spazi dei locali autorizzati alla
somministrazione e vendita; - la detenzione, il commercio e l’uso delle bombolette schiumogene di qualsiasi denominazione e
composizione;
Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa
d’importo variabile da € 50,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare, è prevista la sanzione
accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, ricadenti nei giorni di
venerdì, sabato e domenica, immediatamente successivi alla data di notifica dell’ordinanza di chiusura.
Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse
modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare