Attualità Capitanata

Manfredonia, il sindaco estende l’orario delle emissione sonore per i locali fino al 1° maggio

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Il SINDACO
Richiamato il “Regolamento e norme tecniche per lo disciplina delle attività rumorose”, adottato
dal Comune di Manfredonia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 17.10.2005 ed
approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale di Foggia n. 843 del 30.12.2006;

Richiamate le Ordinanze Sindacali n° 17 del 13.06.2011 e n° 26 dell’11.07.2011 con le quali sono
state ulteriormente disciplinate le attività che comportano emissioni rumorose derivanti da fonti
sonore quali discoteche, sala da ballo ed attività di pubblico esercizio (bar, gelaterie, pasticcerie,
ristoranti, pizzerie, birrerie, ecc.);

Al fine di favorire la ripresa economica delle attività commerciali gravemente colpite dalla
prolungata crisi post pandemica, in deroga alla regolamentazione in materia, si prevede l’adozione
di un atto finalizzato a consentire le emissioni sonore dì esercizi commerciali quali discoteche, sala
da ballo ed attività di pubblico esercizio (bar, gelaterie, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, birrerie,
ecc.), oltre la mezzanotte, prorogando l’orario di cessazione delle emissioni sonore, per i giorni di
16,17,18,23,24,25,29,30 aprile e 1°maggio;

Ritenuto che l’imminente periodo di festività primaverili rappresenta un’occasione di impulso per le
attività economiche gravemente colpite dalla crisi postpandemica, favorendo al contempo risposta
alla ragionevole domanda di svago che proviene soprattutto dalle fasce giovanili;

Valutata, al tempo stesso, la necessità di contemperare le aspettative di ripresa economica e di
svago con la garanzia delle quiete pubblica e la tutela del diritto alla salute ed al riposo dei residenti,
attraverso il contenimento delle emissioni sonore, nonché degli schiamazzi degli avventori degli
esercizi pubblici e, pertanto, di poter parzialmente accogliere le richieste pervenute da
Confcommercio della Provincia di Foggia ed altri rappresentanti di pubblici esercizi;

Richiamato l’art. 50 del D. Leg.vo n° 267/2000 e ss.mm.ll.;

Richiamato l’art. 7bis, comma Ibis del D. Leg.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 16 comma 3 della L.R. Puglia n. 3 del 12.02.2002;

Non richiedendosi pareri tecnici per la limitatezza del periodo di deroga;

DISPONE
Per le motivazioni sopra esposte, gli esercizi commerciali già autorizzati all’utilizzo di fonti sonore,
nei limiti delle rispettive autorizzazioni, possono estendere l’orario di emissioni sonore fissato con
le ordinanze 17 e 26 del 2011, dalle ore 24.00 alle ore 01.00, nelle date di seguito indicate:

• 16,17,18,23,24,25,29,30 aprile e 1°maggio;

• il valore dell’emissione sonora di rumore non dovrà superare il limite dichiarato nella “Relazione
di impatto acustico” già in possesso del titolare dell’attività commerciale;

• la deroga è concessa alle sole attività già autorizzate all’emissioni sonore le cui sorgenti sonore
dovranno essere conformi e posizionate come indicato nella planimetria allegata alla “Relazione di
impatto acustico” già in possesso del titolare dell’attività commerciale.

Sono confermate tutte le restanti prescrizioni contenute nel regolamento comunale, e nelle
ordinanze citate. Sono fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle disposizioni normative per la
detenzione ed il funzionamento di impianti per la diffusione di musica nei pubblici esercizi previsti
dal T.U.L.P.S. e dal relativo regolamento, nonché i limiti di emissioni previsti dalla L.R. n° 3/2002
e ss.mm.ii. e dal vigente “Regolamento e norme tecniche per la disciplina delle attività rumorose”.


SANZIONI
Le violazioni alla presente ordinanza saranno soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da
25,00 euro a 500 euro, fatti salvi i casi di violazioni previste da norme legislative e/o regolamentari
che prevedono sanzioni pecuniarie e accessorie diverse, compresa la denuncia all’Autorità
giudiziaria ai sensi dell’art. 659 c.p..
La Polizia Locale e gli Organi di Polizia sono incaricati dell’esecuzione della presente disposizione.
E’ fatto obbligo, a chi è tenuto per legge, di osservare e di fare osservare la presente disposizione.
Copia della presente ordinanza è pubblicata on-line all’Albo Pretorio di questo Comune e
trasmessa:
■ Comando di Polizia Locale
■ Prefetto di Foggia
■ Questura di Foggia
■ Comando di Guardia di Finanza
■ Comando Provinciale Carabinieri
Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, il ricorso al
Tribunale Amministrativo della Puglia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.
Manfredonia, lì 15.04.2022
Il Sindaco
Ing. Gianni Rotice

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