Attualità Manfredonia

Manfredonia, esteso il divieto di balneazione fino all’Acqua di Cristo

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Manfredonia, esteso il divieto di balneazione fino all’Acqua di Cristo

Ordinanza n. 31 del 10/07/2025
Oggetto: DIVIETO DI BALNEAZIONE COMPRESO TRA SCARICO FARO
30 M SN E LIDO ACQUA DI CRISTO
Il SINDACO
Vista la nota, acquisita al prot. com. n. 37277 del 10.07.2025, del Direttore DAP Foggia Ing.
Napolitano Giovanni, che si allega alla presente, con la quale si comunicano i parametri microbiologici di
Enterococchi, che superano i limiti previsti dal D.Lgs 116/2008, nell’area indicata come scarico faro 30 mt
sn” id: it016071029034
Visto il Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.;
Visto l’art. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come modificato dall’art. 6 della Legge
125/2008;
Dato atto che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il
procedimento amministrativo oggetto del presente atto, allo scopo di evitare aggravamento della
situazione e, nel rispetto del principio precauzionale, salvaguardare la salute pubblica;
Acquisito il nulla osta verbale della Direttrice del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL FG,
Dott.ssa Giuseppina Moffa
D I C H I A R A
l’inagibilità temporanea del tratto di mare, a partire dal molo di levante fino al molo del porto industriale,
antistante i seguenti punti:

  • Area di balneazione “SCARICO FARO 30 MT SN” ID: IT016071029034 (come da DGR n.2467 del
    16/11/2010);
  • in via precauzionale l’area di balneazione “LIDO ACQUA DI CRISTO” ID: IT016071029033 (come da DGR
    n.2467 del 16/11/2010);
    O R D I N A
    Il divieto di balneazione temporaneo:
  • Dell’area di balneazione per il tratto di costa, così come meglio sopra richiamato, della lunghezza di circa 1450 mt, a partire dal molo di levante fino al molo del porto industriale. come meglio evidenziato nelle allegate planimetrie
    D I S P O N E che
    l’ufficio tecnico – settore manutenzioni provveda ad apporre idonei cartelli di divieti di balneazione così come sopra indicato;
    INCARICA
    la Capitaneria di Porto, la Polizia Municipale e le altre forze di Polizia del controllo di ottemperanza
    dell’Ordinanza di interdizione alla balneazione;
    AVVERTE
    che i contravventori saranno puniti ai sensi dell’art. 650 del codice penale, fermo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per legge o più grave sanzione.
    Avverso la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale, nei modi di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii., dinanzi al TAR per la Puglia – Sezione di Bari entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia ovvero, in alternativa, ricorso
    straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm.ii., entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia.
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