Manfredonia

Manfredonia: Chiusa per 2 giorni attività del centro per festa non autorizzata

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SETTORE I – RISORSE UMANE SVILUPPO ECONOMICO

Ordinanza n. 204 del 12/12/2025

Oggetto: ORDINANZA CHIUSURA PUBBLICO ESERCIZIO PER GIORNI 2

Il DIRIGENTE

Premesso che il sig. G.F., rappresentante della società “G. di G.F. e C. Sas”, P.IVA 039…….715, autorizzato

con SCIA del 26/07/2016 prot.comunale n.27924, svolge l’attività di somministrazione di alimenti e

bevande, all’insegna “C.” presso i locali ubicati in …… – Lungomare Nazario Sauro.

Richiamati i seguenti atti:

▪ Nota del Commissariato di P.S. prot 38753 del 18/4/2024 relativa al pubblico esercizio “C.” di G.

F. & C. s.a.s con al quale si evidenziava “ nella parte posteriore del locale, prospiciente al

lungomare N. Sauro, si assiepa un numero molto importante di avventori, pari a diverse centinaia di

persone; queste, in misura ridotta, sostano all’interno della struttura fissa in uso al locale- che

rimane aperta su tutti i lati- ma in misura largamente maggioritaria sostano nella limitrofa e

circostante area pubblica – che non risulta minimamente delimitata o adeguatamente segnalata

rispetto a quelle in uso al locale-

▪ protocollo comunale n.21629 del 09/05/2024, di acquisizione del verbale n. 16 dell’08/05/2024

della Polizia di Stato di accertamento e contestazione di violazione amministrativa ai sensi della

Legge n.689/1981, con il quale è stato contestato :

il giorno 05/05/2024 alle ore 21:40, presso il locale in premessa e precisamente all’interno della

veranda di competenza, era in corso una serata danzante, con presenza di musica dj set consolle e

casse attive, di fatto udibile dalla strada. Il locale (veranda) era gremito di gente intenta a bere e

ballare. Pertanto, stava effettuando uno spettacolo di trattenimento. L’evento era pubblicizzato

sulla rete internet social Facebook.

▪ La conseguenziale ordinanza di cessazione n. 107 del 20/5/2024 dell’attività irregolare;

▪ Le numerose SCIA rigettate oggetto dell’avvio di sospensione dell’attività già notificata al

rappresentante legale (prot 29752 del 25/6/2024);

▪ il rigetto della SCIA 03951330715-28022025-1128.001.MDA per carenza documentale;

▪ il verbale dei Carabinieri della Stazione di Manfredonia prot n. Nr. 71/56-2 del 9/12/2025 relativo

all’accertamento della violazione degli artt. 69 del R.D. nr 773/1931 T.U.L.P.S. e art. 666 c.1, 3 e 5del C.P. per l’espletamento di una serata danzante, privo di autorizzazione, il giorno 7 dicembre

presso il medesimo locale;

Valutato per quanto sopra un abuso del titolo abilitativo del pubblico esercizio il quale attraverso la

disponibilità del locale per la somministrazione svolge di fatto attività di trattenimento danzante

precostituendosi, con l’uso della SCIA per piccoli intrattenimenti fino a 100 persone, un titolo abilitativo

non idoneo atto solo ad eludere i controlli amministrativi.

Ritenuto che tale comportamento rientri nella fattispecie sanzionatoria dell’art. 10 del TULPS “Le

autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della

persona autorizzata.” e dell’art. 666 del Codice Penale per lo svolgimento senza licenza di trattenimenti in

luogo aperto al pubblico;

che ai sensi dell’art. 666 del Codice Penale comma 3, in presenza di una reiterazione della violazione stante

il precedente verbale n. 16/2024 della Polizia di Stato e relativa ordinanza ingiunzione n. 203 del

12/12/2025, sussistono gli estremi di legge per una cessazione dell’attività e chiusura del locale fino a 7

giorni;

Visto l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), gli artt nn. 10 del T.U.L.P.S e 666 del C.P., il decreto sindacale

n. 1/2024 e 5/2025

ORDINA

al sig. G.F., in qualità di leg. rappr. della società “G. di G.F. e C. Sas, titolare del pubblico esercizio “C.”

ubicato in ….. – Lungomare Nazario Sauro autorizzato con SCIA del 26/07/2016 prot.comunale n.27924

la chiusura per giorni 2 a partire dal giorno successivo alla notifica a mezzo PEC del presente

provvedimento

ai sensi dell’art.666, c.3 del Codice penale in combinato disposto con l’art. 10 del T.U.L.P.S

AVVERTE

che l’inottemperanza al presente ordine sarà sanzionato ai sensi dell’art.650 del Codice penale.

DISPONE

L’invio agli organi di vigilanza e controllo, all’Ufficio demanio del Comune di Manfredonia, dando mandato

al Comando di Polizia Locale di far rispettare l’esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale

entro 60 giorni o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di notifica.

IL DIRIGENTE

SETTORE I – RISORSE UMANE

SVILUPPO ECONOMICO

Tommaso Gioieni

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