Attualità Capitanata

“E’ reato l’abbandono di rifiuti sulla strada?”

Il problema dell’immondizia ai bordi delle strade e dei marciapiedi è un fenomeno, purtroppo, molto diffuso nel sud Italia.

La questione è spesso legata alla scarsa organizzazione degli enti appositi per lo smaltimento dei rifiuti o per la raccolta indifferenziata che non sempre funziona, ma anche e principalmente per l’inciviltà del cittadino che, nonostante determinati obblighi normativi, decide di abbandonare i rifiuti dove gli capita. Trattare la città come se fosse la propria casa sarebbe una delle regole più importanti da insegnare sin da piccoli nei libri di educazione civica per far vedere ai turisti che rispettiamo l’ambiente almeno tanto quanto loro. Il punto, allora è il seguente: è possibile sanzionare penalmente il cittadino per questo tipo di condotta? La risposta è assolutamente sì dice il Comandante Giuseppe Marasco delle Guardie Ambientali Ispettori Territoriali Civilis . “ Il decreto legislativo n. 152 del 2006, tra gli oltre 300 articoli, annovera pure le sanzioni amministrative e penali per coloro che si rendono protagonisti di questi atti di inciviltà. In particolare, l’art. 255 prevede la sanzione amministrativa da 300,00 a 3.000,00 euro per chiunque abbandona rifiuti e se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione è raddoppiata. Peraltro, anche l’abbandono di rifiuti di piccole dimensioni come un fazzoletto di carta, uno scontrino, ecc., comporta una multa, da trenta a centocinquanta euro, e se l’azione riguarda prodotti da fumo anche con una multa raddoppiata. Il fatto diventa reato quando un soggetto, dopo aver lasciato nel suolo pubblico dei rifiuti e venga ripreso dal Sindaco con un’ordinanza che intima lo sgombero immediato, non ottemperi al predetto provvedimento o anche quando un soggetto effettui una miscelazione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. In questi due casi la pena è dell’arresto fino ad un anno. Pare chiaro che, affinché un cittadino possa incorrere in qualche sanzione sarà principalmente di natura amministrativa o, nei casi peggiori, nel caso annoverato poc’anzi che colpirà il soggetto quando abbandoni dei rifiuti di una determinata consistenza e di una certa pericolosità per l’ambiente e si disinteressa del provvedimento di sgombero richiesto dal Primo Cittadino. Il reato si configura anche nel caso traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 256 del predetto decreto, ovvero quando si effettui una spedizione di rifiuti illeciti, stando a quanto prevede l’articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o si effettui una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. In questi casi la pena è dell’ammenda da 1.500,00 euro a 26.000,00 euro e con l’arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”

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Comunicato Stampa

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