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Caos Don Uva-Manfredonia, stangata sulla società biscegliese e 0-3 a tavolino

Gara del 01/03/2020 Don Uva-Manfredoniail Giudice sportivo letti gli atti ufficiali rilevato che:

  • dopo la fine del primo tempo il tesserato TROILO ROBERTO (DON UVA CALCIO 1971) rincorreva e colpiva con un forte schiaffo un tesserato della squadra avversaria;
  • che il dirigente del MANFREDONIA CALCIO 1932, CIUFFREDA MASSIMILIANO, tentava di raggiungere il TROILO senza riuscirvi, perché bloccato dai tesserati di entrambe le società;
  • che ne scaturiva un principio di rissa, nell’ambito della quale si distingueva il tesserato DE CILLIS SERGIO (DON UVA CALCIO 1971) – già espulso durante il primo tempo – che si avvicinava dapprima alla terna e poi ai componenti della squadra ospite con atteggiamento minaccioso ed intimidatorio;
  • che, in contemporanea, entrava sul terreno di gioco un soggetto estraneo, il quale si scagliava con veemenza contro i calciatori della squadra ospite e pronunciava espressioni minacciose nei confronti dei componenti della terna arbitrale;
  • che in tali frangenti il tesserato TROILO DAVIDE (DON UVA CALCIO 1971) si scagliava verbalmente contro alcuni tifosi ospiti in tribuna, minacciando di scavalcare la rete di recinzione;
  • che, subito dopo, si avvicinava all’Arbitro il citato soggetto estraneo, riferibile alla società DON UVA CALCIO 1971, il quale prendeva il medesimo per la maglietta della divisa, dapprima strattonandolo con veemenza e, successivamente, dandogli una forte spinta con le mani strette a pugno, facendolo indietreggiare di alcun metri;
  • che, a questo punto, il Direttore di Gara decretava la sospensione definitiva della partita, non ravvisando più la presenza di adeguate condizioni di serenità e di ordine pubblico.

Tanto premesso

DELIBERA

  1. di comminare alla società DON UVA CALCIO 1971 la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 in favore della società MANFREDONIA CALCIO 1932, ex art. 10 comma 1 C.G.S.;
  2. di comminare alla società DON UVA CALCIO 1971 la squalifica del campo di gioco per una giornata (SANZIONE DA SCONTARE A PORTE CHIUSE ED IN CAMPO NEUTRO CON EFFETTO IMMEDIATO);
  3. di comminare alla società DON UVA CALCIO 1971 l’ammenda di euro 500,00;
  4. di squalificare il tesserato TROILO ROBERTO (DON UVA CALCIO 1971) per 2 giornate di gara;
  5. di squalificare il tesserato TROILO DAVIDE (DON UVA CALCIO 1971) per 2 giornate di gara;
  6. di squalificare il tesserato DE CILLIS SERGIO (DON UVA CALCIO 1971) per 4 giornate di gara;
  7. di inibire il tesserato CIUFFREDA MASSIMILIANO (MANFREDONIA CALCIO 1932) fino al 05/04/2020.

SOCIETÀ

Don Uva: ammenda di 500 euro, perdita della gara e squalifica per una giornata del campo da gioco.
(Vedi delibera su riportata)

Norba Conversano: ammenda di 1000 euro perché “nel corso del primo tempo un soggetto estraneo rimaneva negli spogliatoi nonostante l’invito ad allontanarlo rivolto ai dirigenti della squadra (prima recidiva). Durante l’intervallo veniva aperto il cancello che separava la tribuna dagli spogliatoi, consentendo l’ingresso a cinque soggetti estranei che tentavano di aggredire i giocatori della squadra ospite. Inoltre il soggetto estraneo citato nel primo capoverso colpiva con uno schiaffo sulla testa un giocatore della squadra ospite”. Con diffida di più gravi sanzioni al ripetersi di tali episodi.

Canosa: ammenda di 200 euro perché “a fine gara il commissario di campo verificava nello spogliatoio della squadra ospite il danneggiamento del pannello di plastica della porta di accesso al bagno, nonché l’intasamento del water attraverso l’uso improprio di vari rotoli di carta igienica. Il commissario di campo ha precisato che tali danni non erano presenti durante l’ispezione dal medesimo effettuata prima dell’inizio della gara”.

DIRIGENTI

Manuppelli (Sporting Apricena): inibizione fino al 19 marzo 2020.

Sciannameo (Norba Conversano): ammenda.

MASSAGGIATORI

Ciuffreda (Manfredonia): squalifica fino al 5 aprile 2020.

CALCIATORI ESPULSI

De Cillis (Don Uva): squalifica per quattro gare.
(Vedi delibera su riportata)

Leggieri (Sporting Apricena): squalifica per tre gare perché “si alzava dalla propria panchina e spintonava in maniera violenta un dirigente della squadra avversaria. Alla notifica del provvedimento di espulsione proferiva espressioni ingiuriose e minacciose all’indirizzo dell’arbitro”.

Lucarelli (Borgorosso Molfetta), Troilo D. e Troilo R. (Don Uva): squalifica per due gare.

Romeo (Ginosa), Campanale (Nuova Spinazzola): squalifica per una gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

De Vito (Norba Conversano): squalifica per cinque gare perché “nel corso del primo tempo proferiva espressioni ingiuriose e minacciose all’indirizzo dell’allenatore della squadra ospite. Dopo la fine della prima frazione di gioco agganciava con il braccio sinistro la gola del citato allenatore trascinandolo dal centrocampo sino agli spogliatoi. In tale contesto reiterava il comportamento offensivo e minaccioso”.

Gernone (Rinascita Rutiglianese), Antonelli (Sporting Apricena): squalifica per due gare.
A fine gara.

Pasculli (Don Uva), Tenerelli (Ginosa), Marasciulo (Norba Conversano), Tanzella (Rinascita Rutiglianese), Caruso (Sporting Apricena), Faliero e Mancino (United Sly): squalifica per una gara per recidività in ammonizione.

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Redazione

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