Ferie non godute ai precari: la Uil Scuola Foggia vince in tribunale

FERIE NON GODUTE AI PRECARI: LA UIL SCUOLA FOGGIA VINCE IN TRIBUNALE

Ferie cancellate d’ufficio ai supplenti: il Giudice di Foggia condanna il Ministero a pagare € 2.460,25.

Foggia, 11 marzo 2026 – Il Tribunale di Foggia, con un’importante sentenza del 10 marzo, ha accolto il ricorso promosso dall’Avv. Marco Dibitonto – Ufficio legale della UIL Scuola Foggia, riaffermando un principio cruciale a tutela del personale docente precario in materia di ferie non godute.

Il Giudice del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 2.460,25 in favore di un docente con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno, riconoscendo il suo diritto a ricevere l’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non fruite durante gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
La decisione si pone in linea con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che attribuisce al datore di lavoro, e quindi al Dirigente Scolastico, un preciso e ineludibile obbligo informativo.
Come dettagliato nella sentenza, il datore di lavoro deve assumere un ruolo attivo per garantire l’effettivo godimento delle ferie, che costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore.
In particolare, il Tribunale ha ribadito che il Ministero non può negare la monetizzazione delle ferie se non dimostra di aver adempiuto a un duplice onere:
1. Invitare formalmente e in modo puntuale il docente a fruire delle ferie maturate.
2. Informarlo espressamente e in tempo utile che la mancata fruizione comporterà la perdita definitiva del diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
In assenza di questa prova, che spetta esclusivamente all’Amministrazione fornire, il diritto del docente all’indennità sostitutiva rimane pienamente valido.
Il Tribunale di Foggia, nel caso di specie, ha accertato la totale inadempienza del Ministero rispetto a tale obbligo informativo.
La sentenza ha applicato il principio di diritto, ormai consolidato presso la Suprema Corte, secondo cui:
“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione […], non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
Questa vittoria conferma l’illegittimità della prassi con cui il Ministero nega sistematicamente il pagamento delle ferie non godute ai docenti con contratto al 30 giugno, e rafforza la posizione della UIL Scuola Foggia nella sua costante battaglia per la difesa dei diritti di tutto il personale scolastico, di ruolo e precario.
La UIL Scuola Foggia invita tutti i docenti e il personale ATA con contratti a tempo determinato che si trovino in una situazione analoga a contattare i propri uffici per ricevere assistenza e valutare le azioni legali necessarie al recupero delle somme spettanti. E’ sempre disponibile il canale gratuito di consulenza scrivendo una mail all’indirizzo ricorsifoggia@uilscuola.it

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