Road to Battiti a Manfredonia: ordinanza sindacale su alcolici e bottiglie

Road to Battiti a Manfredonia: ordinanza sindacale su alcolici e bottiglie

IL SINDACO
Rilevata la necessità di garantire il decoro urbano e l’incolumità pubblica dei partecipanti e degli spettatori negli orari di
svolgimento della manifestazione del 13 giugno 2026 “Road To Battiti” attraverso una limitazione e regolamentazione
specifica per la detenzione, la vendita, il consumo di bevande garantendo al contempo il minor sacrificio per gli
operatori economici;
Visto l’art. 54, comma 2, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 ( T.U.E.L. ) modificato dall’ art. 6 del D.L.
23.05.2008, n. 92 convertito in Legge 24.07.2008, n. 125 e l’articolo 50, comma 7 bis del Decreto legislativo
del 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA
Il 13 giugno 2026
dalle ore 18.00 alle ore 24.00

il divieto di vendita per asporto, somministrazione e consumo di bevande alcoliche di
gradazione superiore ai 6°;

Il divieto non riguarda la somministrazione e il consumo eseguiti all’interno dei plateatici degli esercizi pubblici con attività di ristorazione (es. pizzerie, ristoranti, bar).


Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile
da € 50,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis -1bis del D.Lgs. n. 267/2000 ovvero quella specifica prevista dall’art. 50
comma 7 bis -1 del Dlgs n. 267/2000 e s.m.i.;


In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare, è prevista la sanzione accessoria della
chiusura dell’esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica,
immediatamente successivi alla data di notifica dell’ordinanza di chiusura.
Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità
temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare.

Exit mobile version