La mobilità intercompartimentale indica la possibilità per un dipendente pubblico di passare da un comparto di contrattazione ad un altro senza dover partecipare a un nuovo concorso, preservando la continuità del rapporto di lavoro. In Italia, questa possibilità è prevista per molti settori della Pubblica Amministrazione, ma resta negata ai docenti e al personale ATA in servizio nella scuola, creando una evidente disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti pubblici.
Mobilità intercompartimentale e docenti: il punto della situazione
La norma che per prima ha inciso su questa dinamica è la legge 311 del 2004, varata in un contesto storico molto diverso da quello attuale. All’epoca era in vigore un blocco del turnover nel pubblico impiego, mirato a contenere la spesa pubblica. La legge 311/2004, nei commi 47, 95 e 101 dell’articolo 1, consentiva la mobilità intercompartimentale solo tra amministrazioni soggette al regime di limitazione delle assunzioni; dato che il comparto scuola era esonerato da tale regime, venne di fatto escluso dalla possibilità di transitare verso altri comparti.
Questa esclusione venne poi ribadita anche da chiarimenti interpretativi successivi, in cui organi amministrativi come gli Uffici Scolastici Regionali sottolinearono che non erano stati definiti criteri generali né procedure operative per attuare mobilità intercompartimentale per docenti e ATA.
Con la legge 107 del 2015 (“Buona Scuola”), vennero introdotte ulteriori disposizioni sul personale scolastico, tra cui forme di comando o distacco verso strutture del Ministero competente, ma non fu affrontata né eliminata in modo organico la clausola che preclude la mobilità intercompartimentale.
Il risultato è che da più di vent’anni gli insegnanti italiani non possono chiedere di transitare verso altri comparti pubblici con continuità di carriera, mentre altri funzionari pubblici godono di questa possibilità. I sindacati e i gruppi di docenti che si battono su questo tema sottolineano che la situazione attuale – con decine di migliaia di assunzioni nel pubblico impiego negli ultimi anni – rende obsoleto il presupposto originario della limitazione normativa, vale a dire il blocco del turnover.
Questa disparità è stata più volte denunciata come discriminatoria e potenzialmente in contrasto non solo con il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione, ma anche con alcune direttive europee che promuovono la non discriminazione e il libero movimento interno nei percorsi professionali della PA.
Negli ultimi mesi, la questione ha registrato nuovi sviluppi: un emendamento alla Legge di Bilancio 2026 presentato al Parlamento punta esplicitamente ad abolire le limitazioni imposte dalle leggi 311/2004 e 107/2015, consentendo finalmente la mobilità intercompartimentale anche per il personale scolastico, docenti inclusi. L’emendamento è sostenuto da sindacati come Anief e da numerosi gruppi di docenti, come risposta alle richieste di benessere professionale e alle pressioni derivanti da carichi di lavoro sempre più pesanti.
Nonostante ciò, al momento la misura non è ancora entrata in vigore e resta al vaglio delle commissioni parlamentari, con la speranza che venga considerata una riforma di equità nel prossimo CCNL o nella normativa organica della PA.
La situazione attuale è una ferita aperta nella governance del personale scolastico. La scuola italiana ha cambiato pelle negli ultimi vent’anni: i docenti non sono più solo “insegnanti”, ma professionisti con competenze trasversali che potrebbero essere utili in altri rami della PA. Se davvero vogliamo valorizzare la professione docente e dare dignità alle carriere, occorre superare un tabù normativo che oggi non ha più ragione di esistere. Le proposte che emergono in Parlamento sono un primo passo, ma servono decisioni politiche coraggiose e rapide.


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