Il giudice Ilio Mannucci Pacini ha depositato le motivazioni della sentenza con cui lo scorso 14 gennaio è stato disposto il proscioglimento per non doversi procedere nei confronti dell’influencer Chiara Ferragni nell’ambito del cosiddetto “Pandorogate”, relativo alle campagne promozionali del “Pandoro Pink Christmas” di Balocco (Natale 2022) e delle uova di Pasqua di Dolci Preziosi (2021-2022).
Secondo quanto riportato nelle motivazioni, pur riconoscendo la sussistenza di una “pubblicità ingannevole” — già evidenziata anche dall’autorità garante AGCOM — il tribunale non ha potuto procedere all’esame del merito del procedimento penale per la caduta dell’aggravante della “minorata difesa” dei consumatori e dei follower coinvolti.
“Condotte non impunite ma non giudicate nel merito”
Nelle motivazioni si precisa inoltre che gli imputati “non sono stati assolti” e che le condotte contestate “non sono rimaste impunite”. Tuttavia, il giudice evidenzia che le vittime delle presunte truffe non risultano insoddisfatte delle proprie ragioni risarcitorie.
Il provvedimento sottolinea anche come il quadro probatorio emerso dalle indagini, pur utilizzabile nel rito abbreviato, non consenta di formulare un giudizio pieno di assoluzione o proscioglimento nel merito, risultando “quantomeno dubbio” sia sulla presunta mendacità dei messaggi sia sulla loro reale capacità ingannatoria.
Il nodo giuridico
Il punto centrale della decisione riguarda dunque un aspetto tecnico-giuridico: la mancanza dell’aggravante della minorata difesa ha impedito di proseguire l’iter processuale per truffa aggravata, pur in presenza di elementi che avrebbero potuto sostenere l’ipotesi di comunicazione commerciale fuorviante.

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