Riccardi: “Urbanistica a Manfredonia, vendite dirette e lotti accorpati, il Consiglio Comunale non esiste. Si decide tutto in Giunta”
C’è un modo molto semplice per rendere opaca una decisione pubblica: chiamarla questione tecnica. Basta spostarla dal terreno politico a quello amministrativo, affidarla a una delibera di Giunta, vestirla con parole come “prelazione”, “comproprietà”, “rapido completamento”, “sviluppo omogeneo”, e il gioco sembra fatto. La città legge poco, il Consiglio comunale non esiste, certa politica procede, gli interessati capiscono benissimo, i cittadini quasi nulla.
La delibera della Giunta comunale di Manfredonia n. 97 del 24 aprile 2026, formalmente dedicata alla modifica dei criteri di assegnazione delle aree ERP convenzionate e all’introduzione della prelazione in caso di comproprietà delle aree a servizi, appartiene a questa categoria di atti: sembra tecnica, ma è profondamente politica. Perché parla di aree pubbliche, di criteri di assegnazione, di possibili vendite dirette, di lotti a servizi e di assetti urbanistici già approvati in passato dal Consiglio comunale.
Il cuore della vicenda è in una formula apparentemente innocua: in presenza di comproprietà tra Comune e soggetti assegnatari originari o loro aventi causa, la Giunta introduce la possibilità di esercitare il diritto di prelazione, arrivando alla “possibilità, dunque, di assegnazione diretta” delle aree a servizi al comproprietario, al prezzo massimo di cessione già definito dalla convenzione e dagli atti comunali.
Tradotto: niente bando vero per quelle aree a servizi, ma corsia preferenziale per chi è già comproprietario. E qui la domanda non è tecnica. È brutale: si può derogare all’evidenza pubblica con una delibera di Giunta?
Perché l’alienazione diretta di un bene pubblico, o anche solo di una quota di bene pubblico, non è mai un passaggio neutro. È una deroga alla regola della pubblicità, della concorrenza, della trasparenza. Se il Comune decide di percorrere quella strada, qualcuno deve dirlo chiaramente. Non per allusione. Non per deduzione. Non nascosto dentro una premessa. Deve essere scritto: questa vendita diretta è legittima, per queste ragioni, in base a questi presupposti, con questa copertura amministrativa e giuridica.
La delibera, invece, sembra muoversi su un crinale scivoloso.
Da una parte riconosce che per i lotti ERP occorre il bando pubblico. Dall’altra, per le aree a servizi, apre alla prelazione e quindi all’assegnazione diretta. La motivazione è che un eventuale bando potrebbe creare nuove comproprietà tra privati e rallentare il completamento del lotto. È un argomento pratico, certo. Ma la praticità non basta a cancellare il principio. La pubblica amministrazione non può dire: siccome la gara potrebbe complicare le cose, allora procediamo direttamente con chi c’è già.
Il patrimonio pubblico non si amministra con la logica della comodità.
Ancora più delicato è il passaggio sul prezzo. La delibera insiste sul fatto che l’operazione non altererebbe le entrate comunali, perché il prezzo sarebbe già stabilito dalla convenzione e dagli atti dell’Amministrazione. Anche qui, però, il punto è fragile. Il prezzo può anche essere pacifico. Anzi, proprio perché pacifico, dovrebbe essere richiamata espressamente la delibera di Consiglio comunale che lo ha fissato. Se quella è la base economica dell’operazione, deve stare nelle premesse in modo chiaro, leggibile, verificabile. Non può essere lasciata sullo sfondo come un riferimento generico.
Perché una vendita pubblica non è fatta solo di prezzo. È fatta di procedura, pubblicità, competenza, motivazione, confronto. Dire “il prezzo è già deciso” non risolve la questione più seria: chi ha titolo per decidere a chi vendere?
E qui entra in scena il Consiglio comunale. L’articolo 42 del Testo unico degli enti locali dice che il Consiglio è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo e gli attribuisce competenza sugli atti fondamentali, tra cui piani urbanistici e, quando non siano meri atti esecutivi, anche alienazioni immobiliari. La Giunta, invece, non è il luogo naturale delle grandi scelte patrimoniali e urbanistiche. È l’organo che attua indirizzi. Non quello che dovrebbe introdurre, in solitudine, criteri sostanziali nuovi per assegnare aree pubbliche.
La domanda, allora, è inevitabile: questa delibera si limita davvero ad applicare decisioni già prese dal Consiglio, oppure aggiunge qualcosa di nuovo? Perché se aggiunge qualcosa di nuovo, e l’introduzione della prelazione con assegnazione diretta sembra molto più di un dettaglio operativa, allora il passaggio in Consiglio non è un vezzo istituzionale. È il punto politico della vicenda.
C’è poi un’altra domanda che la delibera non può lasciare sospesa: questo cespite è nel piano delle alienazioni?
Non è una curiosità da ragioniere. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari serve proprio a individuare i beni pubblici suscettibili di dismissione o valorizzazione, ed è allegato al bilancio di previsione. L’articolo 58 del decreto-legge 112 del 2008 prevede che gli enti individuino questi immobili in un apposito elenco e che l’inserimento nel piano abbia effetti anche sulla classificazione del bene come patrimonio disponibile.
Dunque, prima ancora di discutere se vendere direttamente o tramite procedura pubblica, bisognerebbe sapere una cosa elementare: il bene è stato formalmente individuato tra quelli alienabili? È stato portato nella sede corretta? È stato approvato dal Consiglio nell’ambito della programmazione patrimoniale? Oppure si sta provando a far passare una scelta di dismissione dentro una delibera sui criteri di assegnazione?
La differenza è enorme. Nel primo caso c’è una programmazione pubblica. Nel secondo caso c’è una scorciatoia.
E la scorciatoia diventa ancora più evidente se si guarda al secondo nodo: la cosiddetta “proposta di fusione urbanistica dei lotti S2, S3, S4 e S5 del vigente PGL CA12”.
Qui bisogna essere chiari anche sul linguaggio. PGL, in questo contesto, significa Piano Generale di Lottizzazione. Non è una sigla decorativa. È lo strumento urbanistico attuativo che disciplina il comparto CA12: lotti, funzioni, servizi, urbanizzazioni, distribuzione degli spazi, equilibrio complessivo dell’intervento. Se il PGL prevedeva servizi distribuiti in più lotti e oggi si propone di fondere i lotti S2, S3, S4 e S5, permettendo di accorpare i servizi invece di realizzarli in maniera diffusa, allora la questione non può essere liquidata come semplice aggiustamento tecnico.
Questa potrebbe essere una variante al PGL.
E se il PGL del CA12 fu approvato dal Consiglio comunale, il Consiglio deve tornare a essere protagonista. Non può essere informato a posteriori. Non può essere ridotto a organo che approva i piani quando nascono e poi sparisce quando quei piani vengono cambiati nella sostanza. Se si modifica l’assetto urbanistico della lottizzazione, se si cambia la distribuzione delle aree a servizi, se si consente un accorpamento che altera l’impianto originario, allora la città deve saperlo e il Consiglio deve deliberarlo.
Altrimenti siamo davanti a un rischio preciso: una variante urbanistica travestita da atto gestionale.
Questo è il punto più serio dell’intera vicenda. Perché la delibera non riguarda soltanto chi compra, chi vende o chi può esercitare una prelazione. Riguarda il disegno concreto di un pezzo di città. Riguarda il rapporto tra case e servizi, tra interesse pubblico e convenienza privata, tra ciò che era stato previsto sulla carta e ciò che oggi si vorrebbe realizzare davvero. Quelle aree, almeno in teoria, non nascono per completare un’operazione immobiliare o per rendere più appetibile un comparto: nascono per garantire servizi, funzioni collettive, spazi utili alla comunità. Se oggi quei servizi vengono accorpati, concentrati, spostati rispetto all’impianto originario del PGL, la modifica può anche essere legittima, utile, persino razionale. Ma deve essere chiamata con il suo nome. Deve essere spiegata alla città. Deve essere approvata in Consiglio Comunale.
Perché la domanda, a questo punto, diventa inevitabile: accorpare quei lotti per farci cosa? L’ennesima media struttura commerciale in una zona dove esiste già una presenza importante come il Famila? È questa la nuova idea di “servizi” per il comparto CA12? Un altro contenitore commerciale, un altro parcheggio, un’altra insegna, mentre la pianificazione originaria parlava di servizi distribuiti e non concentrati in un unico blocco? E soprattutto: a vantaggio di quali interessi si sta riscrivendo l’equilibrio urbanistico di quell’area?
Proprio perché le questioni sono intrecciate, la strada più lineare sarebbe stata un’altra: trasformare questa delibera di Giunta in una delibera di Consiglio. Un unico atto consiliare, chiaro e assumibile politicamente, nel quale decidere se vendere il terreno, con quale procedura, con quale criterio in caso di manifestazioni concorrenti, se la vendita diretta sia davvero legittima, se il bene sia incluso nel piano delle alienazioni, se la fusione dei lotti a servizi costituisca variante al PGL e, in caso positivo, approvarla come tale.
Non un elenco burocratico. Una scelta pubblica.
Perché se davvero si ritiene che basti una manifestazione di interesse, allora bisogna dirlo prima con un avviso, fissare prima i criteri, consentire prima agli interessati di conoscere la partita e poi scegliere sulla base della regola stabilita. Non si può costruire il criterio attorno all’esito desiderato. In amministrazione pubblica la regola viene prima del destinatario. Sempre.
La delibera, invece, sembra procedere al contrario: individua un problema reale, la comproprietà; individua una soluzione comoda, la prelazione; giustifica la scelta con il rischio di rallentamenti; e demanda al dirigente gli adempimenti successivi. Ma proprio questo schema apre la crepa. Perché quando il risultato è l’assegnazione diretta di una quota pubblica, la motivazione deve essere rafforzata, non alleggerita. Deve essere più trasparente, non più rapida. Deve chiamare in causa il Consiglio, non aggirarlo.
La città ha diritto di sapere se il patrimonio comunale viene messo sul mercato, assegnato per prelazione o trasferito direttamente. Ha diritto di sapere se il bene era nel piano delle alienazioni. Ha diritto di sapere quale delibera ha fissato il prezzo. Ha diritto di sapere se esisteva un avviso pubblico o se la scelta è stata costruita dentro un rapporto già esistente. Ha diritto di sapere se la fusione dei lotti S2, S3, S4 e S5 è una semplice operazione tecnica oppure una variante urbanistica.
Sono domande semplici. Proprio per questo pesanti.
E allora la conclusione è una sola: questa delibera non merita rassicurazioni generiche. Merita una risposta formale e puntuale. Non una replica politica di maniera, non un comunicato, non la solita formula secondo cui “è tutto regolare”.
Serve un atto, una nota, un parere, una presa di responsabilità chiara. Qualcuno deve mettere per iscritto perché la vendita diretta sarebbe legittima, perché l’evidenza pubblica non sarebbe necessaria o sarebbe adeguatamente surrogata, perché il bene sarebbe correttamente alienabile, perché il Consiglio non dovrebbe pronunciarsi, perché la fusione dei lotti non sarebbe variante al PGL oppure, se lo è, perché non sia già stata portata in aula.
Fino a quando queste risposte non arriveranno, la delibera resta sospesa in una zona grigia. E le zone grigie, quando riguardano aree pubbliche e urbanistica, non sono mai un dettaglio. Sono il luogo dove la politica dovrebbe accendere la luce.
Perché il problema non è solo vendere un terreno. Il problema è decidere se un pezzo di città possa essere trattato come una pratica da sbrigare in Giunta, mentre il Consiglio comunale resta fuori dalla porta.
Palombella Rossa – Angelo Riccardi

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