Replica dell’AU di Ase Raphael Rossi sulla transazione tra l’azienda ed il Comune di Vieste

Transazione A.S.E. S.p.a. / Comune di Vieste

Richiesta diritto di replica e di rettifica in seguito alla vostra pubblicazione su transazione avvenuta tra A.S.E. S.p.a. e il Comune di Vieste. Visto l’interesse pubblico, si richiede almeno parità di trattamento e di spazio nell’esposizione dei fatti avvenuti.

Dichiarazione dell’amministratore unico di A.S.E. S.p.a.  Raphael Rossi:

“Intervengo sulla polemica scatenata dalla transazione avvenuta tra A.S.E. S.p.a. e il Comune di Vieste visto che un ex amministratore di A.S.E. S.p.a. asserisce che avremmo sprecato risorse economiche e quindi è opportuno precisare cioè che avvenuto, nell’interesse esclusivo dell’azienda.

Preliminarmente, evidenzio che la transazione di cui si discute trae origine da due giudizi promossi da A.S.E. S.p.a. nei confronti del Comune di Vieste allorquando lo scrivente non era ancora stato nominato Amministratore Unico.

Fatta questa doverosa premessa e arrivando subito al merito della questione rilevo che il primo giudizio promosso da A.S.E. S.p.a. nei confronti del Comune di Vieste aveva ad oggetto l’asserito mancato pagamento di alcune fatture (non una come qualcuno asserisce) relative al contratto di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, di nettezza e igiene urbana e servizi accessori.

Il secondo giudizio, invece, veniva promosso da A.S.E. S.p.a. al fine di recuperare somme relative alla fornitura di materiali e attrezzature eseguita in nome e per conto del Comune di Vieste.

Ebbene, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio tra le parti innanzi al Tribunale di Foggia, in relazione al servizio prestato da A.S.E. S.p.a., venivano alla luce contestazioni da parte del Comune di Vieste non prive di fondamento, formulate sulla base di clausole contrattuali contenute nel contratto (probabilmente non note a chi rilascia dichiarazioni alla stampa) a cui deve ricordarsi A.S.E S.p.a. subentrava nel 2015, accettandone i termini e le condizioni. Precisiamo che A.S.E. S.p.a. a suo tempo di fronte a tali contestazioni non formulò alcuna confutazione.

A quanto innanzi esposto, aggiungo che, probabilmente, a qualcuno è sfuggito che, con l’intercorsa transazione, le parti definiscono bonariamente non solo i rapporti sottesi ai due giudizi oggetto di discussione, ma anche situazione giuridiche rispetto alle quali era il Comune di Vieste che avrebbe potuto vantare diritti nei confronti di A.S.E. S.p.a. così come specificati negli atti di causa. 

Pertanto, alla luce di una serie di situazione giuridiche complesse, tale da rendere l’alea dei giudizi oggetto di discussione incerto, le parti, facendosi reciproche concessioni, nel rispetto del principio di buona fede e correttezza contrattuale, ricordando altresì che il Comune di Vieste è socio di A.S.E. S.p.a., definivano bonariamente tutte le situazioni giuridiche pendenti tra le stesse, con un accordo con cui A.S.E. S.p.a. è stata messa al riparo anche da probabili azioni giudiziarie future.

Inoltre per A.S.E. S.p.a. che ha una situazione finanziaria non sempre florida, il fatto di incassare in tempi molto brevi l’importo di 345.000€ per quella che altrimenti sarebbe stata una partita incerta e che peraltro poteva durare moltissimi anni, è stato un vantaggio.

Per gli onorari professionali si tratta di un compenso di 6.000€ per un giudizio e 5.500€ per l’altro, importi che sono inferiori di oltre il 50% rispetto ai minimi tariffari.

Concludo dicendo che in una transazione nessuna delle due parti puo’ essere interamente soddisfatta ma che ognuna delle due parti in causa deve alzarsi da tavola con la consapevolezza di aver fatto delle concessioni.”

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