Manfredonia, incubo processionaria ai Comparti: l’ordinanza del sindaco
Oggetto: ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALL’INFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA DEL PINO (THAUMETOPOEA PITYOCAMPA) SUL TERRITORIO COMUNALE.
Il SINDACO
PRESO ATTO della nota del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL Foggia, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 17424 del 18/03/2026, con la quale è stata segnalata la presenza di infestazione da processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) nella pineta del Comparto CA1, ed in particolare nell’area a verde alle spalle di via Antonio Caterino, adiacente a via Martiri delle
Foibe;
ORDINA
per le motivazioni espresse in premessa, su tutto il territorio comunale:
- A tutti i proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree verdi, giardini, parchi, terreni
e superfici alberate, nonché agli amministratori di condominio, di effettuare, con immediatezza,
accurate verifiche ed ispezioni sulle piante di propria competenza, con particolare attenzione alle
specie di pino e cedro, al fine di accertare la presenza di nidi di processionaria del pino; - In caso di riscontro della presenza di nidi o larve, di provvedere, senza indugio, a propria cura e
spese:
o alla rimozione meccanica dei nidi mediante taglio dei rami infestati;
o alla distruzione degli stessi con modalità idonee, evitando la dispersione dei peli urticanti;
o all’adozione di tutte le necessarie precauzioni, anche mediante l’impiego di operatori
qualificati e/o ditte specializzate, dotate di adeguati dispositivi di protezione individuale; - Di adottare, ove necessario, ulteriori misure di contenimento e profilassi, in funzione del ciclo
biologico dell’insetto, secondo le indicazioni tecniche degli organismi competenti; - Di prestare particolare attenzione nelle aree frequentate dalla popolazione, evitando ogni contatto
diretto con larve o nidi e impedendo l’accesso alle zone infestate, soprattutto a tutela dei minori e
degli animali domestici.
AVVERTE
- che, in caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito amministrativo o
reato, si applicherà ai contravventori della presente ordinanza la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall’art. 7-bis del D.lgs. 267/2000, da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00
(cinquecento/00), salvo che il fatto non costituisca più grave reato; - che i trasgressori siano ammessi al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della Legge n.
689/1981, da effettuarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata della violazione o
dalla notificazione del verbale di accertamento; - che, in caso di inadempienza, l’Amministrazione Comunale potrà procedere all’esecuzione d’ufficio
degli interventi necessari, con addebito delle spese a carico dei soggetti obbligati.

Antonio Cotrufo è il Direttore Sportivo del Manfredonia Futsal
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