La Commissione Straordinaria di Manfredonia risponde a Riccardi: “Se distrazione di fondi c’è stata la stessa non può che essere imputata a coloro i quali amministravano l’ente all’epoca dei fatti”

Nei giorni scorsi è apparso sulla pagina facebook di un ex amministratore comunale un post intitolato “Manfredonia CB3 e D32: il grande bluff della legalità di Stato”, ripreso anche dal quotidiano “l’Attacco” del 15 gennaio 2021, nel quale vengono imputati all’ex Commissario Straordinario, oggi componente della Commissione Straordinaria di Manfredonia, comportamenti finalizzati ad “aggirare le norme pur di raggiungere degli obiettivi”, comportamenti di cui, sempre secondo quanto riportato nel post, “solitamente sono protagonisti i politici”.

Il comportamento di cui si sarebbe reso colpevole l’alto funzionario dello Stato nell’esercizio delle proprie funzioni di Commissario Straordinario, avrebbe determinato, secondo l’attento ex amministratore, una “distrazione di fondi” dell’ammontare di 1.600.000,00 euro (derivanti dalla possibilità di consentire il mutamento, a titolo oneroso della destinazione d’uso del comparto di espansione denominato CB3), vincolati e destinati, dall’amministrazione comunale guidata dall’ex amministratore, “alla realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto urbano (quale potrebbe essere una piazza pubblica su via Barletta) e opere strategiche per l’intera città (quale potrebbe essere il ponte di Santa Restituta)”. Talmente grave è risultata la scoperta dell’ex amministratore comunale che, lo stesso, si è riservato di interessare al riguardo la procura della Corte dei Conti.

L’ex amministratore, inoltre, contestava, nel post in parola, che con deliberazione n. 24 del 16/10/2019, il Commissario Straordinario avrebbe consentito analoga possibilità di variazione di destinazione d’uso, anche per l’area D32 e ciò, difformemente da quanto deciso dal Consiglio Comunale guidato dall’ex amministratore con deliberazione n. 3 del 17/3/2015.

Com’è costume di questa Commissione Straordinaria, di fronte a segnalazioni di tale portata, indipendentemente dalla loro provenienza, si è ritenuto di effettuare delle verifiche sulla vicenda segnalata acquisendo dagli Uffici dell’Ente apposita relazione.

Da detti approfondimenti è emerso:

Da quanto sopra esposto e rilevato dagli atti dall’Ufficio, risulta, pertanto, che tutte le vicende riguardanti la presunta distrazioni di fondi, si sono sviluppate e concluse antecedentemente all’insediamento del Commissario Straordinario e della stessa Commissione Straordinaria. Ne consegue che se distrazione di fondi c’è stata la stessa non può che essere imputata a coloro i quali amministravano l’ente all’epoca dei fatti.

Dunque non sembra, ma è proprio uno dei classici “comportamenti di cui solitamente sono protagonisti i politici”.

Quanto al secondo punto contestato e, cioè, di una delibera assunta dal Commissario Straordinario, la n. 24 del 16/10/2019, in difformità dalle decisioni adottate dal Consiglio Comunale con precedente delibera n. 3 del 17/3/2015, non si comprendono le ragioni della contestazione considerato che la stessa, fino a prova contraria, è pienamente legittima sotto ogni aspetto, pur presentandosi difforme nella scelta effettuata, e, ove fosse ritenuta non conforme a disposizioni di legge, la stessa poteva essere impugnata, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, da chiunque ne avesse avuto interesse. Ad oggi , non risulta che alcuno l’abbia impugnata..

Forse il Commissario Straordinario è tenuto a seguire la linea politica e le scelte degli Amministratori che lo hanno preceduto?  

                                                                            

La Commissione Straordinaria               

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