E’ UN ERRORE FORMALE, GIURIDICO E DI ETICHETTA DEFINIRE UN EX COLONNELLO O UN EX MARESCIALLO
A cura del Luogotenente in congedo Michelarcangelo SIMONE
Premetto che la gerarchia dei militari in servizio attivo in Italia è un sistema strutturato che ordina il personale in base al grado, responsabilità e anzianità, definendo i rapporti di subordinazione e comando. I gradi militari, una volta acquisiti, sono riconosciuti per sempre, anche se il rapporto gerarchico attivo cessa con il congedo.
Purtroppo si verifica spesso che quando un militare non è più in servizio attivo, i giornali e i mezzi di comunicazione tendono spesso a presentarlo come, per esempio, “ex generale”, “ex colonnello” o “ex maresciallo”. Una formula apparentemente innocua, ma che rivela una scarsa conoscenza della normativa italiana e, soprattutto, un profondo errore concettuale.
Un militare, infatti, non cessa mai di esserlo: il grado e la qualifica sono acquisiti per sempre, così come avviene con una laurea o con un’onorificenza.
La legge è molto chiara: è sbagliato dire “ex militare”. Un Generale rimane Generale, un Colonnello rimane Colonnello, un Maresciallo rimane Maresciallo e un Caporale rimane Caporale.
La definizione esatta è: “Colonnello in congedo”
La legge n. 113 del 10 aprile 1954, con le successive modifiche e integrazioni, oggi in larga parte confluite nel Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare) e nel relativo D.P.R. 90/2010, disciplina lo stato giuridico del personale militare italiano. Secondo tale normativa, un militare può trovarsi in diverse condizioni:
- Servizio permanente (per tutti): il militare è in attività effettiva e svolge pienamente i suoi compiti.
- Ausiliaria (solo ufficiali e sottufficiali, non lo è per tutti): il militare è in congedo ma rimane a disposizione dello Stato ed è richiamabile fino a un massimo di 5 anni.
La perdita del grado avviene solamente attraverso una sentenza penale che commini la degradazione o la rimozione dal grado. Si tratta di provvedimenti disciplinati di esclusiva pertinenza del Codice Penale Militare di Pace (CPMP) e dal Codice Penale Militare di Guerra (CPMG).
La stessa cosa, in particolare, vale per l’Ordine al Merito della Repubblica italiana, l’art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178 (Istituzione dell’Ordine «Al merito della Repubblica italiana» e disciplina del conferimento e dell’uso delle onorificenze), dispone che “incorre nella perdita dell’onorificenza l’insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell’Ordine”. Secondo quanto stabilisce l’art. 10 del Regolamento di attuazione della suddetta legge (approvato con il D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458), il Cancelliere dell’Ordine, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica la proposta di revoca all’interessato e gli contesta i fatti su cui essa si fonda, stabilendo poi un termine non inferi.
Se ben ricordate, Silvio Berlusconi si è autosospeso dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro il 19 marzo 2014, anticipando la probabile revoca dell’onorificenza conferitagli nel 1977. La decisione seguì la condanna definitiva per frode fiscale dell’agosto 2013, che faceva venir meno i requisiti di onorabilità.
E’ ricorso all’autosospensione, per evitare l’onta della revoca formale, infatti Berlusconi inviò una lettera di autosospensione/rinuncia, venendo meno alla carica di Cavaliere del Lavoro.
Questo è quanto ci tenevo a precisare in questo articolo a titolo di informazione.
Cav. Michelarcangelo SIMONE

Antonio Gentile non ce l’ha fatta, il papà di Gaetano è deceduto dopo una lunga malattia
Il passaggio dall’offline al digitale: la sfida dei gestori di piscine e parchi acquatici nel 2026