Consorzio Metropolis a Ruggiano, nulla la Scia

Consorzio Metropolis a Ruggiano, nulla la Scia

Nulla la Scia rilasciata per il Consorzio Metropolis a Ruggiano denominata come Comunita’ riabilitativa assistenziale psichiatrica potenziata sotto il profilo assistenziale e dedicata a pazienti psichiatrici autori di reato” “ZEUS”.

Lo ha stabilito la determinazione del dirigente Ing. Giuseppe Di Tullo n. 297 del 22/02/2024.

Le motivazioni:

erroneità della qualificazione dell’intervento oggetto di Scia avente ad oggetto “cambio di
destinazione d’uso senza opere all’interno della stessa categoria funzionale da D2 a D4”, in
quanto: non è riconducibile alla definizione di “manutenzione straordinaria (pesante) di cui all’art.
3 comma 1, lett. b) d.P.R. 380/2001” che non comprende gli interventi di mutamento della
destinazione d’uso;

comporta un mutamento d’uso urbanisticamente rilevante stante il passaggio tra diverse
categorie funzionali previste dall’art. 23-ter D.P.R. n. 380/2001, configurandosi erroneo il
riferimento contenuto nella Scia alla “stessa categoria funzionale da D2 a D4” che
rappresenta la categoria catastale (non già “funzionale”) dell’immobile che non rileva sul
piano urbanistico;

incompatibilità urbanistica della nuova destinazione d’uso (CRAP), riconducibile
all’erogazione di servizi socio assistenziali, con la destinazione urbanistica dell’area su cui
ricade l’immobile oggetto di Concessione Edilizia n. 49 del 05.03.1980, rilasciata previo
“Nulla Osta” della Regione Puglia protocollo n. 1251 del 28.02.1980 per la realizzazione di
un albergo, e precisamente: suoli censiti in catasto terreni del Comune di Manfredonia al Foglio 2 p.lle 25, 26, 316 (ex 116/b) et 317 (ex 116/b), oggetto di variante al superato Programma di Fabbricazione, con le
deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 744, 971 et 155, rispettivamente del 15.11.1978,
28.12.1979 e 13.07.1984, integralmente recepita come da punto 3.3 della deliberazione della
Giunta Regionale n° 8 del 22.01.1998, di approvazione definitiva del PRG, nel vigente Piano
Regolatore Generale caratterizzate dalla seguente destinazione urbanistica:
foglio n.2 particelle 25, 316 (ex 116/b) e 317 (ex 116/b), insediamento di tipo “turistico alberghiero”:
foglio n.2 particella 26; insediamento di “impianti sportivi a ciclo aperto” con vincolo di
inedificabilità.

omessa indicazione del regime vincolistico delle p.lle 25, 26, 316 (ex 116/b) e 317 (ex 116/b)
del Foglio 2 che ricadono:
Nella perimetrazione definitiva del Parco Nazionale del Gargano.
In area sottoposta a vincolo idrogeologico.
In zona sottoposta a vincolo: IBA – IMPORTANT BIRD AREA Promontorio del
Gargano e Zone Umide della Capitanata – Intersezione completa pari al 100% dell’area.
Pertanto, contrariamente a quanto dichiarato, l’efficacia della Scia è condizionata alla previa
acquisizione degli atti di assenso degli Enti e/o Autorità preposti alla gestione dei vincoli;

indicazione della data di inizio lavori del 16.12.2022, precedente alla presentazione della Scia
prot. 1505 del 12.1.2023.


Per tutti i rilievi sin qui evidenziati l’intervento oggetto di Scia prot. 1505 del 12.1.2023,
successivamente integrata in data 14.2.2023, 17.2.2023 e 23.2.2023 non risulta conforme alla
disciplina urbanistico-edilizia vigente e, in ogni caso, non può avere corso ai sensi dell’art. 22,
co. 6 d.P.R. n. 380/2001 in quanto carente degli atti di assenso degli Enti e/o Autorità preposti
alla gestione dei vincoli sopra evidenziati.

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