ASSOLTO SOTTUFFICIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DA ACCUSA DI TRUFFA,
SIMULATA INFERMITA’ E DISERZIONE PERCHE’ IL FATTO NON SUSSISTE: LA
SODDISFAZIONE DELL’AVVOCATO ANTONIO LA SCALA
Non c’è stata né truffa, né simulata infermità, né diserzione.
Assolto militare della Guardia di Finanza perché il fatto non sussiste
dai suddetti reati.
E’ accaduto ad un sottufficiale della Guardia di Finanza, di origine
foggiana, all’epoca dei fatti in servizio in Campania.
Ci sono voluti ben 8 anni perché la Suprema Corte di Cassazione
ribadisse un principio cardine del processo penale e cioè che qualora un
dichiarante, ascoltato a sommarie informazioni testimoniali durante le
indagini, sia colpito egli stesso da indizi precisi, anche se non gravi,
in ordine al reato per cui si procede a danno dell’indagato ( il
militare gdf nel caso di specie) deve essere ascoltato in presenza di un
difensore e, nel momento in cui abbia reso dichiarazioni auto indizianti
che potrebbero danneggiarlo, in assenza del difensore, deve
necessariamente disporsi la sospensione dell’atto e avvertire
l’interessato della facoltà di non rispondere.
Nel caso di specie il militare della Gdf durante una conversazione
telefonica con un indagato per reati diversi affermava che si “sarebbe
messo in malattia” a seguito di un certificato medico che gli aveva
rilasciato il suo medico curante senza averlo visitato. A questo punto
la Procura Militare presso il Tribunale di Napoli apriva un procedimento
anche a carico del militare per i reati reati di truffa, simulata
infermità e diserzione; allo stesso tempo la Procura Ordinaria Campana
apriva un fascicolo per il reato di falso in certificazione a carico del
medico. Di fatto, nel corso delle indagini a carico del militare, il
medico veniva ascoltato come semplice persona informata sui fatti,
confermando di non aver di fatto visitato il militare. Sulla base di
questa dichiarazione lo stesso militare veniva condannato sia in primo
grado che in appello dai giudici penali militari alla pena di anni 1 e
10 mesi di reclusione e conseguente rimozione dal grado (ossia
licenziamento). Tuttavia lo stesso, difeso dall’avvocato Antonio La
Scala, proponeva ricorso per Cassazione sostenendo che il medico doveva
essere ascoltato sin dall’inizio con le garanzie previste dall’art. 63
comma, 2 c.p.p., ossia in presenza di un difensore. La suprema Corte di
Cassazione ha accolto il ricorso del difensore ribadendo che
“l’attribuibilità al dichiarante della qualità di indagato nel momento
in cui le dichiarazioni vengono rese deve essere verificata in termini
sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come
l’eventuale già intervenuta iscrizione nel registro delle notizie di
reato”. Pertanto, la Corte di ha rilevato, condividendo pienamente
l’assunto difensivo sostenuto dall’avvocato La Scala, che il giudice di
merito, che aveva condannato l’imputato, aveva omesso di applicare le
garanzie difensive, nonostante che l’audizione del medico, disposta sul
presupposto di una contestazione di falsità dei certificati medici a
favore del medesimo imputato, beneficiario degli stessi, presupponesse
di per sé la sua qualificazione come sostanzialmente indagato al di là
del tempo di inoltro della formale denuncia nei suoi confronti. Alla
luce di tale pronuncia veniva emessa sentenza di annullamento della
precedente condanna perché il fatto non sussiste. Si è conclusa quindi
dopo diversi anni una vicenda che avrebbe dovuto concludersi già in
primo grado con numerosi danni, nel frattempo, in termini di ritardo
nella progressione di carriera del militare con le logiche conseguenze
economiche e familiari.
Bari, 4 febbraio 2026
Ufficio Comunicazione Studio Legale La Scala

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