Il Sindaco di Manfredonia
ORDINA
la cessazione delle emissioni sonore derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicali e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art.69 Tulps, rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex art.68 Tulps, rispettivamente per le attività di pubblico spettacolo), secondo le seguenti modalità:
nei mesi di ottobre e novembre, nei giorni di venerdì e sabato, alle ore 01.00;
nei mesi di ottobre e novembre, per tutti i giorni della settimana, fino alle ore 24.00.
VIETA
nei luoghi di svolgimento degli eventi e delle manifestazioni la consumazione, somministrazione ed il trasporto di bibite e sostanze alcoliche al fine di contenere il rischio per l’incolumità e l’ordine pubblico.
VIETA
la detenzione ed il trasporto di contenitori e bottiglie di vetro nei luoghi degli eventi e delle manifestazioni al fine di contenere situazioni di degrado urbano, legate all’abbandono dei rifiuti, oltre che per evitare rischi per l’incolumità e l’ordine pubblico.
Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 50,00 ad € 500,00.
In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica, immediatamente successivi alla data di notifica dell’ordinanza di chiusura.
Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare.

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