IL SINDACO ORDINA
la cessazione delle emissioni sonore derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento
musicali e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art.69 Tulps,
rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex
art.68 Tulps, rispettivamente per le attività di pubblico spettacolo), secondo le seguenti
modalità:
• nelle giornate di venerdì 2 settembre e sabato 3 settembre alle ore 02:00;
• dal 4 settembre al 30 settembre, nei giorni di venerdì e sabato, alle ore 01.00;
• per i restanti periodi dell’anno, per tutti i giorni della settimana, fino alle ore 24.00.
VIETA
nei luoghi di svolgimento degli eventi e delle manifestazioni la consumazione,
somministrazione ed il trasporto di bibite e sostanze alcoliche al fine di contenere il rischio per
l’incolumità e l’ordine pubblico.
VIETA
la detenzione ed il trasporto di contenitori e bottiglie di vetro nei luoghi degli eventi e delle
manifestazioni al fine di contenere situazioni di degrado urbano, legate all’abbandono dei
rifiuti, oltre che per evitare rischi per l’incolumità e l’ordine pubblico.
Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione
amministrativa d’importo variabile da € 50,00 ad € 500,00.
In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare, è prevista la
sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi,
ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica, immediatamente successivi alla data di
notifica dell’ordinanza di chiusura.
Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, con le
stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare.