IL SINDACO
Considerato che nel periodo delle iestività natalizie molti cittadini, prevalentemente giovani, fanno uso di giocattoli pirici in luoghi pubblici arrecando molestia ai cittadini;
Ritenuto necessario tutelare la quiete pubblica e preservare la pubblica e privata incolumità dall’uso indiscriminato di articoli pirotecnici;
Richiamate le disposizioni di cui all’art.57 del R.D. del 18,06,1931,n.733 (T.U.L.P,S.);
Richiamata, altresì, ogni altra norma di legge in ordine all’uso, al porto ed alla
commercializzazione di polveri e prodotti esplodenti inclusi gli artifici e giocattoli pirici;
Visto gli art. 50 co. 2 e 54 co. 2 del D.L.vo L8 agosto 2000, n.267 ( T.U.E.L. ) e successive modificazioni ed integrazioni;
ORDINA
Dal 19 dicembre 2Ot7 al 07 gennaio 2018 è vietato utilizzare artifici e prodotti affini negli esplodenti nonché giocattoli pirici di qualsiasi specie, sulle pubbliche vie e piazze del Comune di Manfredonia ed ovunque vi sia concorso di persone.
I contravventori fermo restando quanto previsto dalle altre norme di legge in materia, saranno soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da € 25,00 a € 50O,OO ai sensi dell’art.7 bis del D.lo267/2000′
Gli organi di Polizia sono incaricati difarosservare il contenuto della presente ordinanza.
DISPONE
– Che, la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on- line e sul sito istituzionale dell’ente (www.comune.manfredonia.fg.it) e venga inviata al Comando di Polizia Municipale, al Commissariato di Pubblica Scurezza, al Comando dei Carabinieri, al Comando Guardia di Finanza, alI’ASL FG, allo Sportello Attività Produttive, incaricati dell’osservanza.