Accademia Manfredonia, insulti sessisti all’arbitro donna: pioggia di squalifiche
Brutto episodio durante la gara under14 Accademia Manfredonia-Eagles San Severo, secondo quanto riportato dal referto arbitrale, poi trasmesso in sanzioni e squalifiche dal giudice sportivo.
Considerato che gli epiteti utilizzati specificatamente indicati nel referto e, successivamente confermati in
sede di escussione della direttrice di gara, per il loro intrinseco contenuto sessista, sono considerati forme di “sessismo ostile”, poiché non colpiscono l’operato tecnico dell’arbitro, ma ne denigrano l’identità sessuale per sottolinearne una presunta inferiorità o indegnità nel ruolo ricoperto;
Che a differenza di un insulto generico, queste espressioni mirano a colpire la dignità della donna nella sua sfera più intima, utilizzando stereotipi degradanti legati alla prostituzione per delegittimare la sua autorità sul campo.
Che pertanto tali espressioni integrano pienamente la fattispecie di condotta discriminatoria ai sensi dell’art. 28, comma 1, C.G.S., in quanto dirette a denigrare l’Ufficiale di Gara in ragione del proprio sesso; che la gravità dell’episodio è ulteriormente rimarcata dal contesto giovanile in cui è maturato, laddove il rispetto della persona e delle istituzioni sportive deve essere l’obiettivo primario; che è inoltre emerso che un dirigente della società ospitante, a fin gara, rivolgeva all’Ufficiale di gara frasi offensive, minacciandola di farla smettere di arbitrare.
Che al termine della disputa, mentre l’Arbitro tentava di rientrare nel proprio spogliatoio veniva avvicinata da alcuni sostenitori della Squadra di casa i quali rivolgevano alla stessa espressioni gravemente ingiuriose e denigratorie. Nel medesimo frangente, all’indirizzo della Direttrice di gara veniva indirizzato uno sputo che, pur non attingendo la stessa per mera casualità, configura un tentativo di aggressione fisica particolarmente degradante .
Che, come riportato nel referto, i dirigenti della Società ospitante presenti, non solo non intervenivano per placare gli animi, ma rimanevano del tutto inerti dinanzi alla condotta dei propri atleti e sostenitori, venendo meno ai doveri di lealtà e vigilanza (art. 4 CGS).
Il Giudice Sportivo ha deliberato una squalifica di 10 giornate a 4 calciatori, 2 mesi per un dirigente e 400 euro di ammenda alla società.
Non solo: il Giudice Sportivo ha ordinato ai calciatori sanzionati di redigere senza indugio, una lettera formale di scuse controfirmata dai rispettivi esercenti la responsabilità genitoriale. Tale missiva dovrà essere indirizzata alla Direttrice di Gara e, per conoscenza, alla Sezione AIA di appartenenza, esprimendo consapevolezza del carattere discriminatorio e lesivo delle espressioni utilizzate. Dispone, inoltre, che una copia di tale lettera venga consegnata al Capitano della squadra avversaria e al Direttore di Gara della prima partita ufficiale successiva alla pubblicazione del presente comunicato.
Prima del calcio d’inizio, il Capitano della Società ACCADEMIA MANFREDONIA dovrà dare pubblica lettura di un breve messaggio di scuse e di ripudio di ogni forma di discriminazione di genere dinanzi al pubblico e alle squadre schierate.
Avverte la Società che l’inosservanza di tale prescrizione costituirà ulteriore violazione dei doveri di lealtà,
con conseguente inasprimento delle sanzioni pecuniarie a carico del sodalizio.
Precisa che l’effettiva osservanza di tale prescrizione potrà essere valutata dagli organi di giustizia superiori quale prova di ravvedimento operoso ai fini di eventuali istanze di revisione o ricorso.

Acerrana-Manfredonia, la terna arbitrale
Tucson Angel Manfredonia: è tempo di gara 3!